Il rimborso dell’Iva non è precluso in assenza di operazioni attive
In merito al tema dei rimborsi IVA la Corte di Cassazione ha depositato il 1° giugno 2023, due ordinanze la n. 15570 e la n. 15575.
La prima ordinanza riguarda le condizioni affinché un soggetto passivo possa ottenere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, in assenza di operazioni attive. La seconda ordinanza tratta, il rimborso dell’IVA relativa alle spese sostenute su di un immobile oggetto di affitto di ramo d’azienda a terzi.
Sulla base di quanto stabilito nell’ordinanza n. 15570/2023, il diritto al rimborso dell’imposta assolta da una società non può essere escluso solo perché la stessa non ha poi effettuato operazioni attive. Occorre, accertare se gli acquisti sono riconducibili a un’attività “anche meramente preparatoria e strettamente connessa con lo svolgimento dell’attività economica dell’impresa”. L’intenzione deve essere confermata da elementi oggettivi e non contrassegnata da finalità fraudolente o abusive.
In particolare, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA e del rimborso della stessa, spetta al giudice di merito verificare che:
- il bene o il servizio acquistato, anche se non inserito immediatamente nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione (es. Cass. nn. 5559/2019 e 3396/2020);
- il mancato utilizzo del bene derivi da cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente, sia pure assunte in un’accezione ampia (es. Corte di Giustizia Ue cause C-110/94 e C-734/19).
Nell’ordinanza n. 15575/2023, sono forniti ulteriori chiarimenti in ordine alla qualificazione della natura strumentale o meno di un bene ai fini del rimborso dell’IVA.
A tal proposito, la Cassazione rileva come la sussistenza del diritto al rimborso postuli “una necessaria correlazione fra i beni e i servizi acquistati e l’attività esercitata”, nel senso che essi devono risultare inerenti all’impresa, anche laddove si tratti di beni non strumentali in senso proprio, purché siano destinati “alla finalità della produzione o dello scambio nell’ambito dell’attività dell’impresa stessa”. Ai fini del rimborso dell’IVA, deve sussistere, quindi, “un nesso oggettivo tra l’acquisto e l’impiego di beni e servizi”.
Occorre verificare che esista un rapporto di inerenza e di stretta strumentalità tra le operazioni passive e l’attività economica svolta dal soggetto passivo o anche solo programmata (Cass. n. 11353/2016).
Con riferimento agli immobili appartenenti alle imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, è precisato che la strumentalità non può essere riconosciuta a prescindere dalle caratteristiche degli stessi in rapporto con l’attività dell’azienda, ma occorre “la prova della funzione strumentale del bene in relazione all’attività dell’azienda”.
Nel caso specifico, la Corte afferma che, al fine di valutare la sussistenza del rapporto di inerenza delle spese sostenute, è necessario verificare se l’immobile sia all’impresa, considerandosi l’attività esercitata in concreto dalla società, e se la cessione in favore di terzi del ramo di azienda non abbia comportato il venir meno del rapporto di inerenza.