Da esporre in dichiarazione IVA lo splafonamento regolarizzato
Per i soggetti passivi sono esportatori abituali possono acquistare beni e servizi, nonché importare beni, nei limiti del plafond disponibile senza pagamento dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72). Nel caso si benefici di questa facoltà oltre il limite consentito (quindi con il c.d. splafonamento), si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento del tributo).
Per regolarizzare questa violazione, è possibile avvalersi di una delle seguenti procedure:
- richiesta al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento;
- emissione di autofattura e versamento diretto dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi;
- emissione di autofattura e assolvimento dell’imposta, comprensiva degli interessi, in sede di liquidazione periodica. Con la prima modalità si chiede al fornitore di emettere una nota di variazione in aumento, restando a carico dell’acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni anche avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97). La seconda modalità di regolarizzazione prevede l’emissione di un’autofattura con tipo documento TD21 (“Autofattura per splafonamento”), che dovrà essere recapitata solo al soggetto emittente. Il documento conterrà:
- i dati del soggetto che emette l’autofattura sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
- la data in cui si regolarizza l’operazione; • l’ammontare eccedente il plafond disponibile;
- l’imposta e la relativa aliquota IVA applicabile; • il valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, visto che la regolarizzazione dell’imposta a debito avviene con versamento tramite modello F24;
- gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
Il documento dovrà essere annotato solo nel registro degli acquisti e occorrerà procedere al versamento dell’IVA, degli interessi e della sanzione.
La terza modalità comporta:
- l’emissione di un’autofattura, entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento;
- l’assolvimento dell’IVA in sede di liquidazione periodica, mediante annotazione, entro il 31 dicembre del medesimo anno, della maggiore imposta e dei relativi interessi nel registro IVA delle vendite, nonché annotazione dell’autofattura anche nel registro IVA degli acquisti;
- il versamento della sanzione.
Nelle istruzioni relative al modello IVA 2023 riferito al 2022, in caso di regolarizzazione mediante emissione di autofattura, è precisato che l’imposta versata con modello F24 deve essere riportata nel rigo VE25, con segno positivo, e compresa nell’ammontare dell’IVA periodica (rigo VL30) dovuta (campo 2) e versata (campo 3).
Ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dalla autofattura devono essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. L’importo corrispondente all’acquisto, risultante dalla fattura ricevuta dal fornitore ovvero dal documento doganale di importazione, in regime di non imponibilità IVA, non dovrà essere indicato nel rigo VF17.
Nell’ipotesi di regolarizzazione dello splafonamento mediante richiesta al fornitore di una nota di variazione in aumento, ai fini della detrazione, l’imponibile e l’imposta risultanti dal predetto documento dovranno essere indicati nel quadro VF, nel rigo corrispondente all’aliquota applicata. Quindi, anche in questo caso, la somma esposta nella fattura emessa dal fornitore in regime di non imponibilità non dovrà essere riportata nel rigo VF17.