L’invio del modello TR per il primo trimestre 2023
Il termine entro cui trasmettere il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva relativo al primo trimestre 2023 in compensazione, scade il 02.05.2023. Come precisato dalla C.M. n.195/99, nel caso in cui l’istanza sia trasmessa entro i termini ma venga scartata, si considera comunque tempestiva l’istanza ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione ricevuta che spiega il motivo dello scarto.
Il contribuente ha diritto a ricevere il rimborso del credito Iva trimestrale, ai sensi dell’articolo 38-bis comma 2 del DPR 633/72, se:
- L’importo del credito supera € 2.582,28;
- Rientra in una di queste categorie:
1. Esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95) inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
2. Effettuazione nel trimestre di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9, nonché di altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
3. Effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi beni e servizi imponibili IVA (in questo caso viene rimborsato la sola imposta assolta sugli acquisti);
4. Operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter o che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato;
5. Effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3, lett. a-bis) del DPR 633/72
I contribuenti che soddisfano gli stessi requisiti possono, alternativamente al rimborso, utilizzare il credito Iva per compensare tramite modello F24 altri tributi, contributi e premi. In entrambi i casi, sia quindi che il contribuente intenda utilizzare il credito in compensazione sia che intenda chiedere l’importo a rimborso, è necessario compilare e inviare il modello TR approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 144055/2020. L’invio può essere fatto direttamente dal soggetto passivo o tramite l’ausilio di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98.
Il modello e le relative istruzioni sono stati recentemente aggiornati lo scorso 14.03.2023 per tre aspetti:
- la sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016;
- per considerare le riduzioni delle percentuali di compensazione per gli animali vivi della specie bovina e suina (visto il mancato rinnovo delle disposizioni vigenti fino al 31.12.2022) sono stati modificati i quadri TA e TB;
- il codice 3 presente nella “Tabella generale dei codici di carica” è stato modificato in “Curatore fallimentare/curatore della liquidazione giudiziale”.
A partire dal 01.04.2023 è necessario utilizzare la versione del modello aggiornata anche se fino al 02.05 è comunque possibile avvalersi della versione precedente. La nuova versione del software per la compilazione e il controllo è stata invece aggiornata il 31.03.2023.