Utilizzo dei tax credit energia 2023 anticipato al 15 novembre
Tra le varie misure previste dal D.L. “Proroghe Fisco” si segnala, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il nome, un anticipo sull’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023, in scadenza al 15 novembre e non più al 31.12.2023.
Si ricorda cha l’art. 1 commi 2-8 della L. 197/2022 ha previsto che nel rispetto di alcune condizioni, le imprese energivore, gasivore e non gasivore potevano beneficiare di un credito d’imposta pari al 45% mentre le imprese non energivore di un credito d’imposta pari al 35%. Queste misure erano previste per il primo trimestre 2023. Per il secondo trimestre invece, l’art. 4 del DL 34/2023 ha invece ridotto il credito d’imposta per le imprese energivore, gasivore e non gasivore al 20% e per le imprese non energivore al 10%.
I crediti d’imposta concessi possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97. I crediti inoltre possono essere ceduti solo interamente dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione ad eccezione dei soggetti qualificati che possono cedere altre due volte i crediti. Il cessionario deve utilizzare tali crediti rispettando la stessa modalità che sarebbe stata utilizzata dal cedente il termine di utilizzo. In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 24/2023 e nella risposta a interpello n. 8/2023, dal credito non può conseguirne un rimborso.
Il DL “Proroghe Fisco” ha modificato sia i commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “15 novembre 2023” sia i commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023. Con questo intervento, il termine entro cui utilizzare in compensazione i crediti d’imposta energia e gas relativi al primo e secondo trimestre 2023 viene anticipato al 15.11.2023.
L’Agenzia delle Entrate concede la possibilità di utilizzare i crediti anche per compensare il versamento di saldi e acconti di imposta (risposta a interpello n. 8/2023). Questa facoltà, tuttavia, non sarà applicabile agli acconti previsti a fine novembre, in quanto la scadenza del termine di utilizzo dei crediti è stata anticipata a metà del mese.
Nel caso in cui il versamento dell’acconto ecceda quanto effettivamente dovuto, non sarà possibile ottenere il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito compensato venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto (15.11.2023). Se si ha l’intenzione di compensare gli acconti con i crediti energia, è quindi preferibile presentare il modello F24 entro il 15 novembre.
È plausibile che l’anticipo del termine di compensazione incida anche sul termine entro cui vada inviata la comunicazione della cessione dei crediti, prevista al 18.12.2023. Si attendono comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.