
Domicilio digitale speciale persone fisiche e professionisti
Il comma 5 dell'art. 60-ter del DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 13/2024, permette a persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato non iscritti in Albi o Registri professionali di eleggere un domicilio digitale speciale per ricevere notifiche e comunicazioni.
L'art. 1 ha modificato l'art. 26, comma 2, DPR n. 602/73, e introdotto l'art. 26-bis, estendendo l'uso del domicilio digitale anche all'Agente della riscossione per le sue notifiche.
Il Provvedimento del 7 ottobre 2024 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le modalità per comunicare, variare o revocare il domicilio digitale speciale e confermare o revocare l'indirizzo PEC già comunicato.
Il Comunicato stampa del 12 marzo 2025 dell'Agenzia ha annunciato la disponibilità di un servizio per eleggere il domicilio digitale speciale nell'Area riservata del sito Internet. La novità migliora la semplicità e la sicurezza delle comunicazioni.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter), D.Lgs. n. 82/2005 per domicilio digitale si intende: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale
Il domicilio digitale speciale, presso il quale ricevere sia gli atti, avvisi, provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notifica, è attribuito mediante la specifica funzionalità disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia invia un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l'esistenza o l’effettiva disponibilità per il richiedente.
Le variazioni del domicilio digitale speciale registrato sono comunicate con le medesime modalità. La revoca è comunicata utilizzando un’apposita funzionalità.
Il domicilio digitale speciale può essere eletto esclusivamente da persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro Imprese secondo quanto previsto dall'art. 6-quater, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. "CAD".
Ciascuno dei suddetti soggetti ha la facoltà di eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche relative a atti, avvisi, provvedimenti e comunicazioni, inclusi quelli destinati allo stesso in qualità di erede o rappresentante legale di altro soggetto.
I soggetti i cui indirizzi PEC devono essere iscritti nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) ai sensi dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 82/2005, non possono eleggere il domicilio digitale speciale.
Il domicilio digitale speciale è utilizzato:
- dall'Agenzia delle Entrate, per comunicare atti, avvisi e provvedimenti dalla data di disponibilità del servizio;
- dall'Agente della riscossione per notificare cartelle di pagamento e atti della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 602/73, e inviare comunicazioni e atti ai sensi dell'art. 26-bis, DPR n. 602/73, per i carichi affidati dagli Enti creditori, inclusa l'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione del domicilio digitale speciale deve essere effettuata esclusivamente online, utilizzando il servizio web disponibile nell'Area riservata del contribuente, accessibile con le credenziali Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Dopo aver indicato il proprio domicilio digitale, rappresentato da un indirizzo PEC o altro servizio di recapito certificato qualificato, al soggetto interessato viene comunicato il codice necessario per validare l'operazione.