L’invio della dichiarazione Iva tardiva
La dichiarazione Iva 2023, riferita all’anno 2022, andava inviata entro lo scorso 02.05.2023. Entro 90 giorni dal termine ordinario (31.07.2023, considerando che il 30 aprile cadeva di sabato) è comunque possibile inviare la dichiarazione Iva tardiva, versando le sanzioni amministrative e beneficando dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 8 comma 6 e art. 2 comma 7 del DPR 322/98).
Inviando una dichiarazione tardiva, come ricordato dalla C.M. n. 23/99 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 42/2016, è necessario versare, in caso di dichiarazione senza debito, la sanzione per omessa dichiarazione pari a 250 euro (che per effetto del ravvedimento operoso si riduce a 25 euro). Nel caso ci fosse invece un ritardo o un carente pagamento dell’importo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata (con la riduzione dovuta al ravvedimento operoso). In caso di versamenti regolarizzati entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce al 15%.
Superato il termine del 31 luglio, la dichiarazione Iva trasmessa si considererà omessa. In questo caso si applica la sanzione di cui all’art. 5 comma 1 del D.lgs. 471/97, che prevede un importo che va dal 120% al 240% (minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Se la dichiarazione Iva viene presentata entro il termine per la dichiarazione relativa all’anno successivo (30 aprile 2024) e comunque prima dell’avvio di qualsiasi attività di accertamento, la sanzione si riduce dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro.
Nel caso in cui il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro. Se la dichiarazione omessa viene trasmessa entro il 30.04.2024, la sanzione applicata varia da 150 a 1.000 euro.
In ogni caso, con una dichiarazione omessa, non è possibile sanare in modo spontaneo le sanzioni tramite il meccanismo del ravvedimento operoso mentre è consentito presentare una dichiarazione integrativa al fine di correggere gli errori commessi nella compilazione del Modello Iva.
Con una dichiarazione trasmessa nei termini o con una dichiarazione tardiva, è possibile inviare una dichiarazione integrativa entro i termini per la decadenza del potere di accertamento fissati dall’art. 57 del DPR 633/72, vale a dire entro il 31.12.2028.
Si ricorda che con la dichiarazione IVA integrativa è possibile:
- apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, inizialmente omessi, come precisato nella risposta a interpello n. 289/2021;
- modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA, come chiarito dall’Agenzia nella risposta a interpello n. 231/2020;
- esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su una fattura d’acquisto ricevuta nel 2022, ma non registrata in tempo.
Su questo ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 1/2018, precisando che il diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito: esigibilità dell’imposta e fattura d’acquisto. È possibile esercitare il diritto alla detrazione entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento allo stesso periodo d’imposta.
Infine, il contribuente che non ha esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell’IVA riferita a una fattura ricevuta nel 2022, ha comunque la possibilità di recuperare l’imposta assolta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 31.12.2028.