I controlli sulle partite Iva
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 156803 del 16.05.2023 (dando attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2023) ha stabilito le nuove norme che verranno seguite durante i controlli relativi all’attribuzione di una nuova partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione al fine di contrastare fenomeni di evasione.
I controlli verranno effettuati sulle nuove partite Iva che, dopo essere rimaste operative per breve tempo, potrebbero non assolvere agli obblighi dichiarativi e non versare le imposte. Non verranno comunque esentate dai controlli le partite Iva già esistenti ovvero quelle che “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette”.
I contribuenti potranno essere chiamati a comparire presso gli Uffici e produrre le scritture contabili in modo da dimostrare l’assenza delle contestazioni ricevute. L’Agenzia delle Entrate può emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA e irrogare una sanzione pari a 3.000 euro senza possibilità di applicare l’istituto del “cumulo giuridico”, nel caso in cui il soggetto non si presenti ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti messi a disposizione.
La cessazione della partita IVA del soggetto passivo, come chiarito dal provvedimento, produce gli effetti dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica, determina l’esclusione dalla banca dati VIES ed è risulta dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il profilo del contribuente e che porterà a valutare il “rischio fiscale” da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà il risultato delle analisi condotte sul titolare della ditta individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale, sulla tipologia e modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive e infine sulla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA.
Le modalità di analisi sono le stesse previste dal provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), con l’eccezione che in quel caso era possibile effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività, a differenza di quanto previsto dall’ultimo provvedimento.
Gli elementi di rischio, inoltre, vengono stabiliti unendo le informazioni derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, le informazioni acquisite da altre banche dati (pubbliche e private), da quanto segnalato da altri enti e infine, “da ogni altra fonte informativa”.
Il contribuente al quale è stato notificato un provvedimento di cessazione, può richiedere l’attribuzione di una nuova partita Iva, a condizione del rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e non inferiore a 50.000 euro. Il contenuto minimo della polizza deve essere conforme al modello fac-simile approvato nel medesimo provvedimento.