
Stop a fermi e ipoteche con la domanda di rottamazione
L’art. 3-bis del DL 202/2024 convertito con L. 15/2025 consente ai soggetti che avevano presentato istanza di ammissione alla rottamazione-quater entro il 30.06.2023, ma decaduti al 31.12.2024 per mancato pagamento delle rate, di essere riammessi alla rottamazione presentando la domanda di riammissione entro il 30.04.2025.
Non è possibile riammettere alla rottamazione i carichi non precedentemente inclusi nella precedente domanda in quanto, in fin dei conti, non si tratta di una nuova rottamazione.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà entro la fine di giugno la liquidazione degli importi, tenendo conto di quanto pagato anche dopo la decadenza della rottamazione, in occasione ad esempio di una dilazione dei ruoli concessa.
Lo scadenziario delle rate è il seguente:
- la prima rata (o la totalità delle somme) va pagata entro il 31 luglio;
- la seconda il 30 novembre;
- le altre il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Con la domanda di riammissione, non possono essere intraprese nuove azioni esecutive e non possono proseguire procedure esecutive precedentemente avviate, salvo si sia tenuto il primo incanto con esito positivo oppure a seguito di irreversibilità delle somme (ad esempio se le somme sono state già assegnate dall’istituto di credito). Non possono inoltre essere adottati nuovi fermi e ipoteche, anche se rimangono quelli adottati alla data della domanda di riammissione e infine sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Tutti questi effetti, inclusa la sospensione della prescrizione, si verificano una volta presentata la domanda di riammissione. Per questo motivo, la domanda non interrompe la prescrizione, quanto semmai la sospende dal momento della presentazione a quando, eventualmente, si decade dalla rottamazione per inadempienza nel pagamento delle rate.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha poi pubblicato lo scorso 11 marzo alcune FAQ nelle quali è stato precisato che il contribuente ha la possibilità di accedere ai rimborsi senza che si attivi il meccanismo previsto dall’art. 28-ter del DPR 602/73, che si concretizza in una proposta di compensazione con i ruoli. Non trova applicazione l’art. 48-bis del DPR 602/73 (il blocco dei pagamenti) e si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Infine, vista l’applicazione dell’art. 54 del DL. 50/2017, il contribuente può richiedere il DURC.
Considerando che dopo la presentazione non trova applicazione il divieto di compensazione per ruoli scaduti ex art. 31 del DL 78/2010, come precisato nella risposta a interpello n. 54/2025, lo stesso principio lo si deve applicare anche per il nuovo divieto di compensazione di cui all’art. 37 comma 49-quinquies del DL 223/2006.
Con la domanda di rottamazione poi, si sospende il pagamento della rateazione in corso ex art. 19 del DPR 602/73 fino al termine di pagamento delle somme o della prima rata, quindi fino al 31.07.2025. Dopo il pagamento della prima rata o del totale delle somme dovute, “l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” (art. 1 comma 243 lett. b) della L. 197/2022).
Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi (art. 72-bis del DPR 602/73), dopo la presentazione della domanda, il contribuente deve comunicare tempestivamente alla banca l’avvenuta presentazione della domanda di riammissione e sollecitare l’Agente della riscossione a far presente ciò all’istituto di credito. Dopo il saldo della prima rata si verifica lo “svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante”, come chiarito nella risposta a interpello n. 128/2020 dell’Agenzia delle Entrate.