Gli effetti sulla dichiarazione IVA dell’assegnazione dei beni ai soci
I contribuenti che durante l’anno scorso hanno assegnato ai soci beni immobili devono valutare se queste operazioni comportino l’obbligo di effettuare una rettifica a favore della detrazione o abbiano influito sulla determinazione del pro rata.
Tale valutazione va fatta entro il prossimo 18 marzo in quanto, una rettifica della detrazione o la sussistenza del pro rata, riferiti al 2023, deve essere indicata nella dichiarazione IVA 2023 da presentare entro fine aprile e può anche avere effetti sul saldo IVA, da versare appunto entro il 18.03.
Si ricorda che le assegnazioni di immobili ai soci ai fini IVA sono equiparate alle cessioni di beni e, in relazione ai fabbricati, sono esenti da IVA come stabilito dall’art. 10 nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR 633/72. Diverso è il caso in cui ad esempio il socio ha acquistato un bene da un privato, dove quindi non si sia esercitato il diritto alla detrazione a monte dell’operazione. In questo caso, come chiarito dalla circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate e dallo Studio Notariato n. 46-2023/T, l’operazione è esclusa da IVA.
Generalmente, lo scopo extra-imprenditoriale dell’operazione non consente l’applicazione del pro rata nel caso in cui la società che assegna il bene al socio ha effettuato un’operazione in regime di esenzione IVA ma esercita in via ordinaria la propria attività mettendo in atto operazioni imponibili. Per questo l’art. 19-bis comma 2 del DPR 633/72 afferma che l’operazione esente non determina il calcolo del pro rata nella misura in cui essa non formi “oggetto dell’attività propria del soggetto passivo”.
L’attività caratteristica dell’impresa, come ribadito dalla risoluzione n. 41/2011 dell’Agenzia delle Entrate e dalla risposta n. 83/2023, “va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l’oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l’aspetto oggettivo l’impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e, quindi nota ai terzi”.
La Cassazione (n. 11085/2008) ha stabilito che non rientrano nell’attività propria dell’impresa le operazioni “che, pur previste nell’atto costitutivo, sono eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell’attività propria d’impresa”, mentre rientrano nell’attività propria gli atti finalizzati a perseguire il fine produttivo “secondo parametri di regolarità causale o comunque che siano legati al perseguimento del fine da una connessione funzionale non occasionale” (Cass. n. 4912/2013). La Corte di Giustizia UE, causa C-98/07, ha affermato che la cessione si considera occasionale se la vendita ha carattere inusuale rispetto all’attività della società.