Entro il 30 aprile le opzioni IVA nel quadro VO
Tramite il quadro VO della dichiarazione Iva è possibile comunicare opzioni e revoche che rilevano ai fini tributari. Si ricorda che il termine di presentazione per l’anno 2023 è fissato al 30.04.2024.
Considerando quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 del DPR 442/97, le opzioni che riguardano il modo in cui viene determinata l’imposta si manifestano tramite comportamento concludente e vincolano il contribuente per tre anni. Le opzioni che riguardano invece il regime contabile sono vincolanti solamente per un anno. Una volta trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, a meno di revoca.
L’omissione del quadro VO della dichiarazione non ha effetti sul regime prescelto che può quindi essere applicato. È necessario, tuttavia, versare la sanzione da 250 a 2.000 euro ex art. 8 comma 1 del D.lgs. 471/97.
Particolare attenzione deve essere posta dai soggetti che sono transitati dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario o che fanno il percorso inverso. Questi contribuenti devono barrare la casella 1 del rigo VO33 se lo scorso anno hanno applicato l’IVA e calcolato il reddito secondo le regole ordinarie, anche se in possesso dei requisiti per applicare la L. 190/2014. In questo caso, esercitando l’opzione, rimangono vincolati fino al 2025 e per ciascun anno successivo sino alla revoca esercitata nel quadro VO. I soggetti che hanno invece applicato nel 2023 il regime forfetario devono barrare la casella 2 del rigo VO33. Considerando che i forfetari non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, il quadro VO va allegato al modello REDDITI 2024.
I contribuenti che hanno adottato il regime forfetario per la prima volta nel 2024, in luogo della compilazione del quadro VO, devono barrare la casella 1 del rigo VA14, comunicando che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA prima di applicare il regime agevolato.
Oltre ai forfetari, intenti a comunicare il cambio di regime, devono compilare il quadro VO anche i soggetti che tramite il loro comportamento concludente hanno optano per la liquidazione trimestrale dell’IVA e la separazione delle attività, su base facoltativa.
Per quanto riguarda la liquidazione trimestrale dell’Iva, si ricorda che possono esercitarla i contribuenti che, nel 2022, non hanno superato il volume d’affari di 500.000 euro per gli esercenti arti e professioni/prestazioni di servizi o 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività. Se nel corso del 2023 l’Iva è stata liquidata trimestralmente (comportamento concludente), nella dichiarazione IVA va barrata la casella 1 del rigo VO2 e si rimane vincolati per il solo anno in cui si è verificato il comportamento concludente.
Per quanto riguarda la separazione delle attività su base opzionale, ai sensi dell’art. 36 comma 3 del DPR 633/72, valgono le stesse regole. L’opzione si effettua se nel 2023 si è tenuto un comportamento concludente e si manifesta, nella dichiarazione IVA, barrando la casella 1 del rigo VO4, dove il soggetto rimane vincolato per almeno tre anni.