Entro il 28 febbraio la stampa dei registri contabili 2021
L'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 stabilisce che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici debbano essere stampati su supporti cartacei entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30.11). Quindi, in merito all'anno 2021, si deve procedere con la stampa entro il 28.02.2023. Lo stesso periodo vale per i documenti informatici (articolo 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
Quanto detto vale per le società con esercizio coincidente con l'anno solare. Per le altre società invece (esercizio diverso dall'anno solare), la stampa va effettuata entro tre mesi dall'invio del relativo modello redditi.
Con la conversione del DL 73/2022, l'obbligo di stampa e di conservazione annuale dei registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è di fatto venuto meno. Tali adempimenti si considerano comunque regolari anche senza la trascrizione su supporti cartacei o la conservazione sostitutiva, purché tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e vengano stampati contestualmente alla richiesta degli organi procedenti e in loro presenza in caso di accesso, ispezione o verifica.
Si ricorda che la normativa prevede la stampa o la conservazione digitale dei seguenti registri:
• registri IVA;
• registri contabili: libro giornale o registro degli incassi e pagamenti (professionisti);
• libro degli inventari;
• registro dei beni ammortizzabili.
I registri devono inoltre anche essere numerati in modo progressivo per anno direttamente dal contribuente, indicando l'anno a cui si riferisce la contabilità.
Il libro giornale ed il libro inventari invece, vanno anche assoggettati al pagamento dell'imposta di bollo (la cui data di emissione non può essere superiore al 28.02.2023) che varia in funzione al numero delle pagine utilizzate: per le Snc, Sas, Cooperative ed imprese individuali, va versato l'importo di 32,00 € (2 marche da € 16,00) ogni 100 pagine o frazione inferiore. Per le società di capitali invece, si versa l’importo di 16,00 € ogni 100 pagine o frazione inferiore, in quanto sono già tenute a versare l’imposta per la vidimazione dei libri sociali entro il 16.03.
Per quanto riguarda i soggetti che intendono procedere con la conservazione digitale dei registri, come indicato dal DM 17.06.2014, l’aspetto fondamentale è che i documenti conservati siano immodificabili, integri, autentici e leggibili. Inoltre, la conservazione digitale deve rispettare le norme del Codice Civile e permettere di effettuare ricerche o estrapolare qualche documento ricercandolo per chiavi di ricerca (es. nome, cognome, codice fiscale, partita Iva, …).
Infine, nel momento in cui il processo di conservazione si conclude con l'apposizione della firma digitale e della marca temporale, la conservazione digitale dei registri contabili viene riconosciuta anche civilisticamente.