
È consigliabile presentare la dichiarazione omessa anche trascorsi i 90 giorni
In conformità agli articoli 1, 2 e 5 del Decreto Legislativo 471/97, l'omessa dichiarazione è soggetta a una sanzione proporzionale pari al 120% delle imposte dovute per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Questo si applica, ad esempio, ai modelli REDDITI, IRAP e 770 del 2024 che avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 ottobre 2024. Prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 87/2024, le sanzioni variavano dal 120% al 240% delle imposte dovute.
Secondo la sentenza n. 46 della Corte Costituzionale del 17 marzo 2023, gli uffici hanno aggiornato le loro procedure. Ora specificano che, in caso di dichiarazione omessa e presentata dopo il termine di 90 giorni, se le imposte sono state pagate successivamente, l'ufficio può ridurre la sanzione proporzionale per omessa dichiarazione, come previsto dall'articolo 7 comma 4 del Decreto Legislativo 472/97 (risposta dell'Agenzia delle Entrate del 20 ottobre 2023 n. 450).
Durante il Videoforum del 27 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il chiarimento rimane valido dopo la riforma del DLgs. 87/2024. In altre parole, le sanzioni fisse si applicano solo se le imposte sono pagate entro i termini o al massimo entro 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione, modificando i criteri di computo indicati nell'art. 5 del DLgs. 471/97 in senso sfavorevole al contribuente.
La sanzione per omessa dichiarazione, pari al 120% delle imposte dovute, può essere ridotta fino a un quarto del minimo (prima del 1° settembre 2024 la riduzione era fino a metà del minimo). Anche se non ci si è ravveduti entro il 29 gennaio, è comunque consigliabile presentare la dichiarazione.
In tale contesto, la riduzione può essere fino a un quarto del minimo e si applica anche l'art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 87/2024. Questo stabilisce che se la dichiarazione omessa è presentata con un ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini dell’art. 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e prima che il contribuente sappia di verifiche formali, si applica una sanzione sull'importo delle imposte dovute, prevista dall'art. 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.
Una disposizione simile si trova nell’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 471/97 e nell’art. 5 comma 1-bis del DLgs. 471/97. Se la dichiarazione viene presentata entro i termini di decadenza ma prima di un controllo fiscale, le sanzioni sono del 75%, riducibili a 1/4 (18,75%) ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97, anche se le imposte sono state pagate dopo i 90 giorni dal termine. Prima del DLgs. 87/2024, se la dichiarazione omessa veniva trasmessa entro il termine della dichiarazione successiva e prima di un controllo fiscale, le sanzioni erano dimezzate (dal 60% al 120% delle imposte dovute).
Ne deriva che:
- se, entro lo scorso 31 ottobre 2024, è stato presentato il modello REDDITI 2023, le sanzioni sono dal 60% al 120% delle imposte dovute;
- se, entro il 31 dicembre 2031 (quindi entro i termini di decadenza dei sette anni ex art. 43 del DPR 600/73), è presentato il modello REDDITI 2024, le sanzioni sono pari al 75% delle imposte dovute, eventualmente riducibili al quarto del minimo.
L’omessa dichiarazione, al superamento della soglia di punibilità di 50.000 euro, assume rilevanza penale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 74/2000. In base a quanto stabilito dall’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, se il contribuente trasmette la dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione di quella relativa all’anno successivo, a condizione che non siano stati avviati controlli né amministrativi né penali e provvede al pagamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, il reato non è perseguibile.
Per beneficiare della non punibilità è dunque necessario rispettare un termine più ristretto per la presentazione della dichiarazione omessa e per il pagamento di tutte le somme dovute. Nel caso in cui dalla dichiarazione omessa non risultino imposte da versare, si applicano le sanzioni fisse previste dalla normativa vigente.