saldo iva 2023

Saldo IVA 2023 da versare entro luglio

È possibile (per chi non ha provveduto a farlo) versare il saldo IVA per il 2023 entro il 1° o il 31 luglio 2024, corrispondendo le maggiorazioni previste. Inoltre, in considerazione del primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, è possibile effettuare il versamento entro fine luglio, senza l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, o il 30 agosto applicando quest’ultima.

Il saldo IVA a debito doveva essere versato, in unica soluzione, entro il 16 marzo di ciascun anno ovvero entro il primo giorno lavorativo successivo, se il 16 marzo cade di sabato o in un giorno festivo. Il versamento si può effettuare anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno ex art. 17 comma 1 del DPR 435/2001), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato.

Pertanto, coloro che non hanno già versato il saldo IVA per il 2023 possono eseguire il versamento entro:

  • il 1° luglio 2024 (poiché il 30 giugno è domenica), con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2024, con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).

Nel caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 è compilato indicando:

  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato della maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre esprimono il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.

Il saldo IVA può essere versato, anche in modalità rateale, tenendo presente che:

  • per la dilazione è dovuto l’interesse annuo del 4% (0,33% mensile) considerando il numero di giorni che intercorre fra la scadenza della prima rata e le successive (l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse);
  • il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni);
  • l’ultimazione della rateazione deve avvenire entro il 16 dicembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97, come modificato dall’art. 8 del DLgs. 1/2024).

Di conseguenza, il versamento del saldo IVA per il 2023 può essere rateizzato in massimo:

  • 10 rate, per pagamenti iniziati entro il 18 marzo 2024;
  • 7 rate, per pagamenti iniziati entro il 1° luglio 2024;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2024.

Ai sensi dell’art. 37 del DLgs. 13/2024, per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito possono effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadrebbero in data 30 giugno 2024 (rectius 1° luglio 2024), entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Inoltre, sulla base delle bozze del DLgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri negli scorsi giorni, sarà possibile anche differire tale versamento al 30 agosto corrispondendo la maggiorazione dello 0,4%.

Tale disposizione si applica anche:

  • ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario;
  • ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, i quali dichiarano redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, del TUIR.
    Per l’IVA sembra comunque dovuta la maggiorazione dell’1,6% di interessi per il periodo che intercorre dal 18 marzo al 30 giugno 2024.
Categoria
imposte

Articoli correlati

7 marzo 2023

Per la non imponibilità della cessione INTRA UE è necessario il VIES

Con la risposta all’interpello n. 230 l’Agenzia delle Entrate, si è espressa sugli effetti derivanti dalla mancata iscrizione al VIES del cessionario Ue in una vendita di beni destinati in un altro Stato membro

5 aprile 2023

La proroga del termine per il ravvedimento speciale

Il termine per pagare la prima rata o definire l’intero importo per il ravvedimento operoso speciale è stato prorogato al 30.09.2023 mentre, per la definizione delle violazioni formali, è stato prorogato al al 31.10.2023

18 aprile 2023

Esportazioni triangolari non imponibili IVA

L’Agenzia delle Entrate ha riaffrontato il tema delle esportazioni triangolari, ribadendo le condizioni entro cui è possibile non applicare l’imposta se il secondo cedente entra in possesso della merce spedita dal primo cedente

26 aprile 2023

L’invio del modello TR per il primo trimestre 2023

Il termine entro cui trasmettere il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare il credito Iva relativo al primo trimestre 2023 in compensazione, scade il 02.05.2023, come precisato dalla C.M. n.195/99

16 maggio 2023

Tax credit energia e gas del II trimestre: i nuovi codici tributo

In aiuto alle imprese nell’acquisto di energia elettrica e gas nel secondo trimestre 2023, l’art. 4 del DL 34/2023 ha riproposto le misure agevolative per compensare in modo parziale il maggior onere sostenuto dalle imprese