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Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura è collegato alla situazione reddituale del cittadino e, in alcuni casi, del nucleo familiare.

Considerato che il reddito in genere è un dato variabile nel corso degli anni, per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, l'INPS effettua la verifica annuale di tali dati: attraverso l'indicazione dei redditi posseduti, il Modello RED serve a determinare il diritto del pensionato ad usufruire di tali prestazioni e l’importo delle stesse.

Il RED si presenta attraverso i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF), i quali non solo trasmettono all'INPS i dati delle dichiarazioni rese dai pensionati, ma soprattutto aiutano questi ultimi nella compilazione, piuttosto complessa, dei modelli, certificando l'entità del reddito dichiarato. Il pensionato potrà perciò usufruire, in modo completamente gratuito, dell'assistenza di operatori particolarmente esperti in questo settore.
 

Modello ICRIC

Il Modello ICRIC (Invalidità Civile RICoveri) si utilizza per la dichiarazione di un eventuale stato di ricovero in una struttura pubblica, e deve essere presentato dai contribuenti con invalidità parziale e totale, percettori di prestazioni, per la verifica annuale dei requisiti da parte dell'INPS. Il Modello ICRIC riguarda gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o indennità di frequenza. L’autocertificazione riguarda eventuali ricoveri a fini riabilitativi in istituti con totale retta a carico dello Stato. Sono invece esclusi i ricoveri per cure di patologie. In base ai giorni di ricovero dichiarati viene ricalcolata l’indennità di accompagnamento, o meglio l’assegno sociale viene proporzionalmente ridotto. In caso di dichiarazioni errate o false può essere revocato il diritto alla prestazione.
 

Chi deve presentare il modello ICRIC?

  • Invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e con indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento - fascia provvisoria;
  • invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultra sessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (C.C. 346/1989);
  • invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289).

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