Grazie a questo tipo di contratto l'imprenditore può sospendere l'esercizio della propria attività senza perdere la possibilità di un successivo subentro. L'azienda non viene quindi chiusa definitivamente ma, si ricorre all'istituto dell'Affitto di Azienda. L'affitto di azienda non è specificatamente definito dalle norme civili e fiscali. In atto, l'affitto di azienda, che dal lato civile è, prettamente, regolato dagli artt. 2561-2562 del Codice civile, può essere considerato nelle piccole imprese una buona opportunità per il futuro erede e un modo di metterne alla prova le proprie capacità imprenditoriali, prima di deciderne un eventuale successivo passaggio a titolo definitivo per la gestione dell'impresa.
Ai fini fiscali, l'affitto di azienda consente di proseguire l'attività, dal concedente all'affittuario, sostanzialmente in neutralità fiscale. In tale istituto, infatti, non sorgono plusvalenze, non origina avviamento, e così via, a tal fine saranno approfonditi particolarmente gli aspetti fiscali del particolare istituto caratterizzante la locazione di azienda.