
Nuovo aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate sulla guida alla compilazione della e-fattura
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 1° aprile 2025, la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.
La principale novità riguarda le istruzioni per la predisposizione del file XML necessario per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. Il cessionario o committente è tenuto a trasmettere tale file al Sistema di Interscambio utilizzando il codice TD29, al fine di evitare la sanzione prevista dall’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 471/97.
La norma stabilisce che il soggetto passivo deve comunicare le suddette violazioni all'Agenzia delle Entrate, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa, entro novanta giorni dal termine entro il quale la fattura doveva essere emessa o dal momento in cui è stata emessa la fattura irregolare.
Un'importante novità è data dal fatto che, rispetto alla versione precedente, l'art. 6, comma 8 del D.Lgs. 471/97, non richiede più il versamento preliminare dell'imposta. Il cessionario o committente che omette di procedere alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta, con un minimo di 250 euro.
Un aspetto rilevante evidenziato nella Guida pubblicata ieri riguarda il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI rappresenta una mera comunicazione. Pertanto, esso non costituisce più un’autofattura, a differenza di quanto avveniva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 n. 87.
Ne emerge una conseguenza di rilevante importanza. Come specificato nella Guida, il documento identificato con il codice TD29 non ha alcuna valenza ai fini fiscali, in quanto "non consente di esercitare la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto".
Tuttavia, nel file dovranno comunque essere riportati alcuni degli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati, nonché l'ammontare del corrispettivo.
Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:
- nel blocco vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
- nel blocco va valorizzato con sette zeri il campo , mentre non va compilato il campo ;
- nel campo presente nella sezione del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
- il campo va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È necessario riportare nel file l'imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, insieme alla relativa imposta calcolata dal cessionario o committente. Per le operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice "Natura".
L'Amministrazione finanziaria chiarisce nella Guida che il tipo documento TD29 può essere modificato inviando al SdI un file con lo stesso codice e con segno positivo o negativo, a seconda del tipo di errore da correggere.
Il file contrassegnato dal codice TD20 rappresenta una vera autofattura ed è utilizzabile per l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.
In questo regime, il cessionario o committente, se l'omissione o l'irregolarità riguarda una cessione o prestazione soggetta a reverse charge "interno", può regolarizzare la violazione inviando al SdI un file TD20, che riporti l'imponibile e un codice Natura della "famiglia" N6
(relativo all'operazione cui l'autofattura si riferisce), seguito dall'invio di un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.
Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46, comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. "esterometro").