autofattura

L’autofattura denuncia serve il pagamento

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13268, depositata lo scorso 14 maggio 2024, ha sancito che occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione perché possa essere contestata la mancata emissione della “autofattura denuncia” da parte del committente (art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/97), non essendo sufficiente che il servizio sia stato eseguito. 

Il fatto di causa traeva origine dalla contestazione mossa nei confronti di una società che risultava debitrice di commissioni di delega per rapporti di coassicurazione nei confronti di un altro soggetto.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, decorso il termine di quattro mesi dall’esecuzione della prestazione, il committente, non avendo ricevuto la fattura, avrebbe dovuto, entro i successivi trenta giorni, provvedere all’emissione di un’autofattura relativa all’operazione.

Per il giudice di appello, il mancato pagamento della prestazione escludeva il verificarsi del presupposto per la fatturazione da parte del prestatore e, pertanto, non avrebbe potuto sussistere neppure la violazione di cui all’art. 6 comma 8 lett. a) del D.lgs. 471/97 in capo al committente.

L’obbligo di emissione della fattura nasce, infatti, in seguito all’effettuazione delle operazioni ed è ad essa temporalmente correlato; nel caso di specie, tuttavia, tale momento non si era ancora verificato.

I giudici di legittimità concordano sul punto con quelli di merito.
In base ai principi statuiti dalla Cassazione a Sezioni Unite (Cass. 21 aprile 2016 n. 8059), è necessario operare una distinzione tra:

  • fatto generatore dell’imposta, inteso quale evento da cui scaturisce l’obbligazione tributaria e l’imponibilità a fini IVA, “cui si ricollegano l’operatività dalla disciplina del tributo ed i relativi effetti”;
  • esigibilità dell’imposta, ossia l’attitudine della stessa “ad essere pretesa in riscossione dall’Erario”;
  • pagamento.

Nell’ordinanza depositata, la Cassazione evidenza come, qualora si considerasse il pagamento come fatto generatore dell’imposta, l’imponibilità ai fini IVA “sarebbe, irrazionalmente, destinata a mutare non solo in rapporto alla tipologia delle operazioni imponibili, ma anche all’interno di ciascuna di esse, nonché in funzione dell’opzione dell’operatore”.

Quindi, dalla mancanza di prova che il committente avesse pagato il corrispettivo, discende, da un lato, l’impossibilità di dimostrare che fosse stato superato l’estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti per l’emissione della “autofattura denuncia” di cui al già citato art. 6 comma 8 del D.lgs. 471/97.

In ultimo può essere utile segnalare che, in ragione dell’approvazione del decreto di riforma delle sanzioni, a decorrere dal prossimo 1° settembre 2024 il cessionario o committente per non incorrere nella sanzione (che scenderà dal 100% al 70% dell’imposta) non sarà più tenuto all’emissione dell’autofattura denuncia, dovendo limitarsi a comunicare l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

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