fattura elettronica

La fattura elettronica omessa va comunicata con codice TD29

Dal 1° aprile 2025, per segnalare all’Agenzia delle Entrate la mancata o irregolare ricezione di una fattura tramite il Sistema di Interscambio, si dovrà usare il codice TD29. Questo è quanto stabilito dalle nuove specifiche tecniche aggiornate il 31 gennaio 2025. Sono state anche introdotte altre funzionalità per tenere conto delle recenti novità.

Il 31 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per le fatture elettroniche. Questo aggiornamento è stato necessario per risolvere problemi derivanti dalle nuove disposizioni fiscali degli ultimi mesi.

In particolare, la riforma delle sanzioni introdotta con il D.Lgs. n. 87/2024 ha generato alcune incertezze riguardo alle modalità operative per porre rimedio all'omessa o irregolare emissione delle fatture. Si è quindi corso ai ripari con l’introduzione di un nuovo codice fattura.

La riforma delle sanzioni fiscali (D.Lgs. n. 87/2024), in vigore dal 1° settembre 2024, ha rivisto l’intero sistema sanzionatorio penale e amministrativo.

L'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 riformato impone una sanzione del 70% dell'imposta (minimo 250 euro) al cessionario o committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquista beni o servizi senza fattura emessa nei termini di legge o con fattura irregolare, salva la responsabilità del cedente o commissionario.

Il cessionario o committente può evitare la sanzione comunicando l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla scadenza per l'emissione della fattura o dalla data di emissione della fattura irregolare.

Non è una novità assoluta poiché anche la norma pre-riforma puniva questo comportamento, sebbene con un diverso sistema sanzionatorio (sanzione del 100% dell'imposta). Tuttavia, le modalità per evitare la sanzione erano differenti rispetto a quelle attualmente previste.

Infatti, la norma in vigore fino al 31 agosto 2024, stabiliva che la sanzione non si applicava se il cessionario o committente:

  • non avendo ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentava all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare con le indicazioni prescritte per la fattura;
  • avendo ricevuto una fattura irregolare, presentava all'ufficio, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni di cui sopra, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

Attualmente, al fine di evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto in questione comunichi l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l'emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.

Sulla base della formulazione letterale della norma, era emerso il dubbio riguardo alla modalità operativa da seguire e, in particolare, su quale fosse l'intenzione del Legislatore con l'espressione "strumenti messi a disposizione" dall'Agenzia delle Entrate. Con le nuove specifiche tecniche, la questione appare risolta.

È stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.

Rimane un dubbio: con le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile 2025, non è chiaro se si possa usare il codice TD20 nel frattempo. Questo codice si usa normalmente per l'omessa o irregolare fatturazione nelle operazioni con inversione contabile. In assenza di ulteriori precisazioni questa sembra essere l’unica strada percorribile per la comunicazione di cui si discute.

Inoltre, il codice TD20 è stato aggiornato nella sua descrizione, ora definita come “Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c. 9-bis d.Lgs. 471/97 o art. 46 c.5 D.L. 331/93)”.

Con l’aggiornamento delle specifiche tecniche, il tracciato della fatturazione elettronica subisce ulteriori modifiche.

Volendo sintetizzare, le novità dal 1° aprile 2025 sono le seguenti:

  1. è stato variato lo schema XSD della fattura ordinaria e semplificata per l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA RF20 (direttiva UE n. 2020/285);
  2. sono stati aggiornati i codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, per recepire la nuova codifica prevista dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici);
  3. sono state aggiornate le descrizioni dei codici errore 00471, 00473 e 00475;
  4. è stato modificato il criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409;
  5. è stato modificato il controllo codice 00460 per l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (direttiva UE n. 2020/285).

Infatti, con le nuove specifiche tecniche, per le sole fatture semplificate, il codice 00460, dal 1° aprile, restituirà il seguente messaggio: “Importo totale superiore al limite previsto per le fatture semplificate ai sensi del DPR 633/72, art. 21 bis (nelle fatture semplificate il valore dell’elemento , o la somma dei valori di tale elemento se presente più volte, non può eccedere il limite di euro 400, salvo il caso in cui la fattura sia emessa in regime forfettario (RF19 - Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o in regime transfrontaliero di Franchigia IVA (RF20 - Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)), e salvo il caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e quindi sia valorizzato il blocco )”.

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