Nuovo servizio web CIVIS per le comunicazioni bollo fatture elettroniche
L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'attivazione dello specifico servizio web "CIVIS - Comunicazioni bollo fatture elettroniche", utilizzabile per la richiesta di assistenza in merito alle comunicazioni relative al ritardato / omesso / insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47.
Il nuovo servizio è accessibile e utilizzabile:
- direttamente dal contribuente;
- da parte di un intermediario abilitato.
A seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica sono stati rivisti i termini e le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture di importo superiore a € 77,47 di cui all'art. 6, comma 2, DM 17.6.2014.
- al fine di quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta / da versare entro i predetti termini l'Agenzia utilizza i dati delle fatture transitate da SdI per predisporre, per ciascun trimestre:
- l'Elenco A, non modificabile, con le fatture elettroniche transitate per SdI che riportano l'assoggettamento all'imposta di bollo (campo "Bollo virtuale" compilato);
- l'Elenco B, modificabile, con le fatture elettroniche transitate per SdI senza assoggettamento all'imposta di bollo, per le quali secondo l'Agenzia la stessa è dovuta (campo "Bollo virtuale" non compilato).
Il versamento può essere effettuato:
- con addebito diretto sul c/c tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet;
- con il mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
2521: Imposta di bollo FE - 1° trimestre
2522: Imposta di bollo FE - 2° trimestre
2523: Imposta di bollo FE - 3° trimestre
2524: Imposta di bollo FE - 4° trimestre
In caso di versamento per più trimestri alla stessa scadenza (in quanto l'importo dovuto non era superiore a € 5.000), il versamento va effettuato tenendo distinti gli importi dovuti per i singoli trimestri, utilizzando il corrispondente codice tributo.
Ai sensi dell'art. 2, DM 4.12.2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 12-novies, DL n. 34/2019, in caso di tardivo / insufficiente / omesso versamento dell'imposta di bollo, rispetto all'importo dovuto in base ai predetti elenchi, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 ridotta a 1/3 e degli interessi.
Il pagamento da parte del contribuente va effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per regolarizzare l'omesso / insufficiente versamento, le sanzioni e gli interessi vanno versati utilizzando i seguenti codici tributo:
2525: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - SANZIONI
2526: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - INTERESSI
Al fine di attuare il rafforzamento dei servizi digitali previsto dall'art. 22, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari", emanato in base ai principi contenuti nella Riforma fiscale, con il Provvedimento 21.11.2024 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo servizio web per fornire assistenza e chiarimenti ai contribuenti / intermediari che ricevono una comunicazione per il tardivo / mancato / insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Come sopra indicato, il servizio è accessibile e può essere utilizzato:
- direttamente dal contribuente;
- da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98 abilitato al servizio Entratel.
All'interno della nuova procedura e dopo aver "richiamato" la comunicazione ricevuta, è possibile richiedere chiarimenti ovvero fornire informazioni necessari per la rideterminazione dell'imposta di bollo dovuta.
All'interno sempre del CIVIS è fornito dall'Ufficio l'esito della richiesta e come di consueto, saranno attestate dalle relative ricevute la ricezione della richiesta e la conclusione della stessa.