fattura elettronica

Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica

La registrazione dell’indirizzo telematico è uno dei servizi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate indispensabile per ricevere le fatture elettroniche nel proprio portale di fatturazione.

I soggetti passivi e, a decorrere dallo scorso 20 marzo, anche gli enti non commerciali con i provv. Agenzia delle Entrate n. 105669/2024, accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, possono indicare al Sistema di Interscambio il canale o “indirizzo telematico” prescelto per la ricezione. Una volta effettuata la registrazione, il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche e le note di variazione riconducibili alla partita IVA del cessionario o committente al suddetto canale o “indirizzo telematico”, “indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo «CodiceDestinatario»” (provv. Agenzia delle Entrate n. 433608/2022).

È utile ricordare che il processo di recapito delle fatture elettroniche da parte del SdI può avvenire:

  • mediante sistema di posta elettronica certificata;
  • tramite un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, sulla base del modello “web service”;
  • mediante un sistema di trasmissione dati basato su protocollo “SFTP” (con un preventivo processo di accreditamento del canale telematico).

Premesso questo, in caso di registrazione il file XML viene fatto pervenire all’indirizzo prescelto, associato alla partita IVA del destinatario. Nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al Sistema (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui la casella PEC sia piena o il canale telematico non sia attivo), la fattura elettronica sarà “depositata” nell’area riservata del cessionario o committente e del mancato recapito verrà data comunicazione al cedente o prestatore.

Quest’ultimo sarà tenuto a informare il proprio cliente, con ad esempio l’invio della copia informatica o analogica del documento, del fatto che l’originale della fattura elettronica è disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora il cessionario o committente non abbia, invece, provveduto alla registrazione, il Sistema, per poter recapitare la fattura, dovrà verificare il contenuto del campo “Codice Destinatario” presente nel file XML. Dove questo sia stato compilato, il documento verrà consegnato all’indirizzo corrispondente. Tuttavia, se il codice è inesistente, la fattura sarà scartata con invio della relativa ricevuta al soggetto trasmittente.

Se, invece, il soggetto passivo, destinatario della fattura, ha scelto di ricevere i file XML via PEC, il cedente o prestatore dovrà inserire il codice convenzionale “0000000” all’interno del campo “Codice Destinatario” e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel successivo campo “PECDestinatario”.

Anche in questi casi (indicazione, nel file, del “Codice destinatario” o della PEC), laddove cause tecniche impediscano al SdI di recapitare la fattura, il Sistema ne darà comunicazione al trasmittente, il quale a sua volta dovrà informare il cessionario o committente che il documento è disponibile nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora il soggetto passivo non abbia comunicato al cedente o prestatore né un codice destinatario, né un indirizzo PEC, la fattura elettronica verrà compilata con il codice convenzionale “0000000” e il documento verrà reso disponibile nella già citata area riservata del destinatario, con la necessità, da parte dell’emittente, di mettere in atto la descritta procedura di comunicazione al cessionario o committente. Il codice a sette zeri dovrà essere utilizzato anche nell’ipotesi in cui il documento elettronico venga emesso nei confronti di un consumatore finale.

In ambito B2B, la data di ricezione della fattura di acquisto coincide, in caso di mancato recapito, con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento (provv. n. 433608/2022, § 4.6). Il dato è rilevante ai fini della determinazione della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

Articoli correlati

18 giugno 2024

L’autofattura denuncia serve il pagamento

La Cassazione ha sancito che occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione perché possa essere contestata la mancata emissione della “autofattura denuncia” da parte del committente

19 marzo 2024

Libero accesso dal 20 marzo alla consultazione delle fatture elettroniche

L’agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi senza più la necessità della preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici

28 febbraio 2024

Conservazione delle fatture elettroniche entro il 29 febbraio 2024

Entro il 29 febbraio 2024 scade la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2022. Per la conservazione occorre avvalersi dei servizi che l'AdE mette a disposizione

20 febbraio 2024

Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024

19 dicembre 2023

Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio

A partire dal 1° gennaio 2024, in base a quanto stabilito dall’art.18 del DL 36/2022 per i contribuenti forfetari ancora esonerati, scatterà l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014)

24 ottobre 2023

Aggiornamento delega fatture e corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

4 luglio 2023

I documenti scartati possono essere ri-trasmessi entro cinque giorni

L’articolo 3 comma 8 del DPR 322/98, stabilisce che la dichiarazione dei redditi/IVA e IRAP risulta presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica

11 aprile 2023

Obbligatoria la fattura per le prestazioni di diagnosi nelle strutture sanitarie

Le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura, non è ammesso il ricorso al “documento commerciale parlante”