Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio
A partire dal 1° gennaio 2024, per i contribuenti forfetari ancora esonerati, scatterà l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica.
In base a quanto stabilito dall’art.18 del DL 36/2022, dovranno emettere la fattura elettronica i contribuenti in “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011), che adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014) e che, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro, esercitando l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991. Si ricorda invece che i soggetti che hanno già superato tale soglia, sono obbligati ad emettere la fattura elettronica già a partire da luglio 2022.
Il Consiglio Ue con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251 ha da poco prorogato per il triennio 2022-2024 la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce. Con questo l’Italia è autorizzata ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.
Una ulteriore prova a conferma dell’obbligo della fattura elettronica, lo si vede dal D.lgs. “Adempimenti” attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), dove è stato stabilito che per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari, non sarà più necessaria la redazione della Certificazione Unica, a partire dal 2024.
I forfetari, per la redazione della fattura, potranno scegliere tra molti software presenti sul mercato o adottare il servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate il quale consente anche di conservare i documenti transitati dallo Sdi, sulla base di quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 633/72.
La fattura, dal punto di vista formale, dovrà riportare il codice “RF19” mentre il codice Natura dovrà essere N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”) per le operazioni territorialmente rilevanti in Italia. Se l’importo supera poi 77,47 euro, dovrà essere compilato il campo “Bollo virtuale”.
Infine, considerando il rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del D.lgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, sempre a partire dal 1° gennaio, tutti i forfetari dovranno redigere il c.d. “esterometro” per le operazioni transfrontaliere, che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con formato XML.