I documenti scartati possono essere ri-trasmessi entro cinque giorni
L’art. 3 comma 8 del DPR 322/98, stabilisce che la dichiarazione dei redditi/IVA e IRAP è presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica.
Questo principio ha valenza generale, quando bisogna inviare all’Agenzia delle Entrate una dichiarazione, una comunicazione, un’istanza, questa si intende trasmessa quando il sistema genera la relativa ricevuta. Tale principio è molto importante in quanto spesso si tratta di documenti da trasmettere entro termini tassativi e con modalità telematiche.
L’Amministrazione finanziaria da tempo, in riferimento alla dichiarazione dei redditi, IVA e IRAP, è ferma nel sostenere che sono considerate tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini di legge ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data della comunicazione del sistema che attesta il motivo dello scarto. Peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate, nell’ambito di propri provvedimenti o istruzioni, estende tale principio ad altre comunicazioni/istanze ma non c’è una previsione di carattere generale.
La Cassazione, con la sentenza n. 18248 del 27 giugno 2023, ha invece affermato che tale principio ha valenza generale. Precisamente, secondo i giudici, come detto dalla prassi delle Entrate “qualora una dichiarazione sia trasmessa nei termini, ma venga scartata dal servizio telematico, essa è suscettibile di connotarsi come tempestiva, ove, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto”.
Tale principio, è tutt’altro che da dare per scontato in quanto non esiste una norma che lo attesta. Nel caso sia un documento di prassi che lo preveda, entra comunque in gioco il legittimo affidamento.
Il caso della sentenza della Cassazione riguarda la domanda di rimborso IVA presentata da un soggetto non residente ai sensi dell’art. 38-bis.2 del DPR 633/72, ove la regola dei cinque giorni non è prevista dal provvedimento direttoriale attuativo, ovvero il provv. n. 53471 del 1° aprile 2010. A volte, la regola dei cinque giorni compare nei provvedimenti attuativi, come nelle istruzioni alla compilazione e alla trasmissione della Certificazione Unica.
Quanto esposto dalla Cassazione è quindi della massima importanza. Bisogna ricordare come vari possono essere i motivi dello scarto telematico di un’istanza. Per fare un esempio, le istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto c.d. “perequativo” ex DL 73/2021 erano state scartate in quanto il sistema non permetteva l’inserimento di una partita IVA ormai cancellata, sebbene ciò non fosse in generale un requisito imprescindibile per l’ottenimento del contributo.
A volte lo scarto può derivare da un errore del contribuente, e non del sistema dell’Agenzia delle Entrate. Si pensi alla trasmissione della dichiarazione dei redditi mediante un formato non riconosciuto a tali fini dal sistema stesso o se viene trasmesso un file di diverso tipo, il sistema genera subito una ricevuta di scarto.