Libero accesso dal 20 marzo alla consultazione delle fatture elettroniche
L’agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 105669 dell’8 marzo 2024, ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi senza più la necessità della preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici.
Sarà quindi consentito, il libero accesso non soltanto ai consumatori finali come previsto dal DL 145/2023, ma anche ai soggetti passivi.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, o fino alla definizione di eventuali giudizi per finalità di controllo. Questa norma ha trovato attuazione, grazie al benestare del Garante della privacy che con il provvedimento del 22 dicembre 2021, aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.
Per tale motivo, non si rende più necessaria la richiesta ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione. Resta invece ferma, la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire, al servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Per poter attuare tale novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608. Nello specifico oltre all’eliminazione della previa adesione è stato previsto che:
- I file delle fatture elettroniche, siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
- I cosiddetti “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72), restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Ulteriore modifica contenuta nel provvedimento, riguarda la possibilità per gli enti non commerciali di registrare come avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.
Il provvedimento ha soppresso la lettera d) del punto 3.4 del provv. N. 433608/2022, in base alla quale la fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia, può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”.
Con l’abrogazione di questa previsione, si desume che anche per i soggetti in tale regime siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.
Resta comunque la possibilità, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o codice destinatario, di potersi avvalere del codice convenzionale “000000”. Il SdI metterà comunque a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.