delega fatture e corrispettivi

Aggiornamento delega fatture e corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 373040 del 17 ottobre 2023, ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica. Le modifiche si sono rese necessarie in considerazione dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal DL 36/2022, a seguito del quale si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell'anno solare precedente. Quindi, sono aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l'attivazione delle deleghe; di seguito sono riportate le modifiche nel dettaglio.

Il punto 4.5.2 e il punto 4.5.5. sono così sostituiti: l'attivazione delle deleghe è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati al punto 6.1 e contenuti nella dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega o, per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega.

Il punto 4.7 è sostituito dal seguente: nel caso di soggetti deleganti per i quali non risulta presentata una dichiarazione IVA o un modello Redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.”.

Al punto 6.1, l'ultimo punto elenco è sostituito dai seguenti:

✓ i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, relativi alla dichiarazione IVA presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega:

  • l'importo corrispondente al volume d'affari;
  • gli importi corrispondenti all'imposta dovuta e all'imposta a credito. 

✓ per i soggetti che operano in regime di vantaggio o in regime forfetario, i seguenti elementi di riscontro necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, contenuti nella dichiarazione dei redditi presentata da ciascun soggetto delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega:

  • l'importo del reddito lordo complessivo e l'importo corrispondente al reddito soggetto ad imposta sostitutiva indicati nel quadro LM;
  • l'importo corrispondente al reddito complessivo.

Il punto 6.3 è sostituito dal seguente: per i soggetti deleganti per i quali non risulta presentata né una dichiarazione IVA né una dichiarazione dei redditi nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega, l'invio del modulo di cui al punto 2.1 è effettuato con le modalità di cui ai punti 4.1, 4.2. o 4.8.

Articoli correlati

10 settembre 2024

Entro il 10 settembre la rettifica dell’elenco dell’imposta di bollo sulle e-fatture del II trimestre

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi gli elenchi relativi all’imposta di bollo sulle e-fatture: l’Elenco A contenente le e-fatture trasmesse via SdI, l’Elenco “B modificabile

16 luglio 2024

Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica

La registrazione dell’indirizzo telematico è uno dei servizi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate indispensabile per ricevere le fatture elettroniche nel proprio portale di fatturazione

18 giugno 2024

L’autofattura denuncia serve il pagamento

La Cassazione ha sancito che occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione perché possa essere contestata la mancata emissione della “autofattura denuncia” da parte del committente

19 marzo 2024

Libero accesso dal 20 marzo alla consultazione delle fatture elettroniche

L’agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi senza più la necessità della preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici

28 febbraio 2024

Conservazione delle fatture elettroniche entro il 29 febbraio 2024

Entro il 29 febbraio 2024 scade la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2022. Per la conservazione occorre avvalersi dei servizi che l'AdE mette a disposizione

20 febbraio 2024

Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024

19 dicembre 2023

Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio

A partire dal 1° gennaio 2024, in base a quanto stabilito dall’art.18 del DL 36/2022 per i contribuenti forfetari ancora esonerati, scatterà l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014)

4 luglio 2023

I documenti scartati possono essere ri-trasmessi entro cinque giorni

L’articolo 3 comma 8 del DPR 322/98, stabilisce che la dichiarazione dei redditi/IVA e IRAP risulta presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica

11 aprile 2023

Obbligatoria la fattura per le prestazioni di diagnosi nelle strutture sanitarie

Le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura, non è ammesso il ricorso al “documento commerciale parlante”