fattura elettronica

Conservazione delle fatture elettroniche entro il 29 febbraio 2024

Entro il 29 febbraio 2024 scade la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2022. Per la conservazione occorre avvalersi dei servizi che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o affidandosi ai servizi resi da soggetti terzi (portali di fatturazione).

La conservazione elettronica delle e-fatture è obbligatoria per legge (art. 39 DPR 633/72) sia per chi emette, sia per chi riceve una fattura elettronica. Tale conservazione non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, ma un processo regolamentato dalla legge con il quale, deve essere garantito nel tempo le loro caratteristiche di integrità, autenticità, leggibilità, affidabilità, reperibilità del documento.

Questo processo di conservazione elettronica a norma è di solito fornito da operatori privati certificati, ma anche l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Per le fatture elettroniche emesse e ricevute, l'art. 3 c. 3 DM 17 giugno 2014 che rinvia all'art. 7 c. 4-ter DL 357/94 prevede l'obbligo della conservazione per la durata di 10 anni. L'operazione di conservazione deve essere effettuata annualmente, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dal momento che per l'anno 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto il 30 novembre 2023, la conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse e ricevute nell'anno 2022 deve essere effettuata entro il 29 febbraio 2024.

Il servizio di conservazione delle fatture offerto dall'Agenzia delle Entrate è un servizio gratuito attivabile dall'apposita area “Fatture e Corrispettivi” che consente all'utente la conservazione delle fatture elettroniche a norma di legge, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio. Entrando nel portale Fatture e corrispettivi e selezionando il link “Fatturazione elettronica” nella home page è possibile attivare il servizio gratuito di conservazione elettronica.

Accedendo alla sezione “Conservazione” si aprirà una pagina che consente di prendere visione del Manuale del servizio di Conservazione e dell'Accordo di servizio. Si potranno selezionare le due caselle presenti nella pagina, per attivare il servizio. Dal quel momento in poi tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate automaticamente in conservazione elettronica.

È possibile effettuare la conservazione sostitutiva della stessa fattura con più soggetti contemporaneamente, ad esempio Agenzia delle Entrate ed un'altra società privata che eroga il servizio di conservazione delle e-fatture.

Si ricorda che in caso di affidamento del servizio di conservazione in outsourcing, il ruolo di responsabile della conservazione può essere ricoperto esclusivamente da una persona fisica interna al Soggetto produttore.

Nel caso in cui un soggetto chiude la partita Iva la conservazione della fattura elettronica è assicurata dall'Agenzia delle Entrate per 15 anni.

Infine, vista l'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti forfettari, uno degli aspetti da considerare e proprio quello della conservazione anche per tali soggetti. Sarà opportuno abilitare la scelta della conservazione in fatture corrispettivi anche questi soggetti obbligati da quest’anno alla fatturazione elettronica.

Articoli correlati

10 settembre 2024

Entro il 10 settembre la rettifica dell’elenco dell’imposta di bollo sulle e-fatture del II trimestre

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi gli elenchi relativi all’imposta di bollo sulle e-fatture: l’Elenco A contenente le e-fatture trasmesse via SdI, l’Elenco “B modificabile

16 luglio 2024

Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica

La registrazione dell’indirizzo telematico è uno dei servizi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate indispensabile per ricevere le fatture elettroniche nel proprio portale di fatturazione

18 giugno 2024

L’autofattura denuncia serve il pagamento

La Cassazione ha sancito che occorre dimostrare l’avvenuto pagamento della prestazione perché possa essere contestata la mancata emissione della “autofattura denuncia” da parte del committente

19 marzo 2024

Libero accesso dal 20 marzo alla consultazione delle fatture elettroniche

L’agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi senza più la necessità della preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture e dei loro duplicati informatici

20 febbraio 2024

Per la fattura elettronica conta la data di trasmissione e non di effettuazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024

19 dicembre 2023

Fattura elettronica per i contribuenti forfetari al via dal 1° gennaio

A partire dal 1° gennaio 2024, in base a quanto stabilito dall’art.18 del DL 36/2022 per i contribuenti forfetari ancora esonerati, scatterà l’obbligo dell’emissione della fattura elettronica (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014)

24 ottobre 2023

Aggiornamento delega fatture e corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate ha modificato il provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 concernente le modalità di conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica

4 luglio 2023

I documenti scartati possono essere ri-trasmessi entro cinque giorni

L’articolo 3 comma 8 del DPR 322/98, stabilisce che la dichiarazione dei redditi/IVA e IRAP risulta presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica

11 aprile 2023

Obbligatoria la fattura per le prestazioni di diagnosi nelle strutture sanitarie

Le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura, non è ammesso il ricorso al “documento commerciale parlante”