Comunicazioni fra Agenzia delle Entrate e Procure
In presenza di reati tributari il pubblico ministero, nel momento in cui esercita l’azione penale, deve informare l’Agenzia delle Entrate e questa dovrà poi fornire alla Procura un’attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.
Sequestro nei reati tributari
Il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto nel caso in cui l’interessato ha rateizzato il debito tributario, solo se lo stesso è in regola con i pagamenti e non vi sia concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale.
Riforma del D.lgs. 472/1997
Lo schema di riforma del D.lgs. 472/1997 favorisce ancor di più la possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso applicando il cumulo giuridico.
Crediti non spettanti e crediti inesistenti
I crediti non spettanti sono quelli fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di specifici elementi o particolari qualità, oltre al credito utilizzato in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quello fruito in misura superiore a quella prevista. Sarà considerato inesistente invece il credito dove mancherà il presupposto costitutivo.
Sanzioni e indicazioni dell’Agenzia
Nella bozza del decreto relativo ai principi e ai criteri di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, viene precisato che “non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'Amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all'art. 10-sexies, c. 1, lett. a) e b) L. 212/2000, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta”.
Compensazione dei crediti verso pubbliche Amministrazioni
L’art. 28-sexies, c. 1 prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati tramite il sistema della compensazione con il servizio telematico dell'Agenzia delle Entrate, con i debiti dovuti, a titolo di sanzioni e interessi, per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati, dovuti a seguito della comunicazione di irregolarità, di cui all'art. 36-bis Dpr 600/1973, entro i termini previsti dall'art. 2, c. 2 D.lgs. 462/1997.
Decreto Sanzioni
Il decreto Sanzioni stabilisce che i reati relativi all'omesso versamento delle ritenute e dell’Iva si consumeranno oltre un anno dopo rispetto a quanto avviene oggi, in quanto le nuove norme prevedono la scadenza per l’adempimento al 31.12 successivo a quello di presentazione della dichiarazione.