La dichiarazione omessa si può presentare fino alla decadenza
Tra le principali modifiche contenute nella bozza del decreto di riforma delle sanzioni tributarie si segnala: sanzione per omessi versamenti al 25%, sanzione per dichiarazione infedele al 70%, possibilità di presentare la dichiarazione omessa fino al termine di decadenza a condizione che non siano stati avviati controlli, sanzione per fatture inesistenti in reverse charge al 5% (a condizione che sussista la buona fede).
Capitalizzazione degli oneri pluriennali
Gli oneri pluriennali sono capitalizzabili solo al ricorrere di specifiche condizioni in quanto non sussiste alcun obbligo, posto che la regola generale ne induce l'imputazione prioritaria a conto economico, consentendone l'iscrizione nel patrimonio netto solo al ricorrere di precisi requisiti gestionali, produttivi, di mercato.
Certificazione Unica forfetari
Il D.lgs. 1/2024 ha eliminato l’obbligo di rilascio della Certificazione Unica per i sostituti di imposta che si avvalgono di prestazioni di contribuenti che applicano il regime dei minimi o dei forfetari a partire dal periodo d’imposta 2024.
Ravvedimento operoso 2024
Il decreto legislativo sulle sanzioni consente di applicare il cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, con la possibilità di determinare la sanzione unica ex art. 12 D.lgs. 472/1997 in relazione al singolo tributo e al singolo periodo d’imposta.
Adesione al concordato preventivo biennale
I contribuenti forfetari possono aderire al concordato preventivo biennale direttamente in dichiarazione nel modello Redditi PF 2024 (anno d'imposta 2023), “barrando” l'accettazione della proposta, nel quadro LM, sezione VI al rigo 64.
Contraddittorio preventivo biennale
I contribuenti, per inviare correttamente i dati richiesti per ottenere la proposta di concordato preventivo biennale, sono chiamati a rifare i calcoli per la determinazione del proprio reddito per il periodo d'imposta 2023.
Contraddittorio preventivo 2024
Inviti preventivi al contraddittorio per definizione in adesione dell'Agenzia delle Entrate ex artt. 6-bis (Statuto del contribuente), 5 e 5-ter (imposte dirette e Iva) e 11 (imposta di registro) con decorrenze certe. Per quelli già notificati è possibile ricorrere ad un annullamento per autotutela, al fine di evitare un rischio contenzioso. Il giorno dopo il primo atto di indirizzo del dipartimento delle finanze rivolto all'Agenzia delle Entrate sul comportamento di prassi amministrativa da tenere in attuazione della legge delega di riforma fiscale si riparte, per la decorrenza del nuovo contraddittorio, dalla data del 30.04.2024.