Riforma delle sanzioni tributarie
Il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionatorio fiscale, che sarà definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.05.2024, prevede che le nuove applicazioni si applichino a partire dal 1.09.2024.
Controlli dei Comuni
L’art. 4-ter, D.L. 39/2024 afferma che l’ufficio tecnico del Comune trasmetta una segnalazione qualificata alla Guardia di Finanza e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti, se rileva l’inesistenza totale o parziale degli interventi agevolati.
Sanzioni per acquisto di crediti da bonus edilizi
La conversione in legge del D.L. 39/2024 introduce una nuova disposizione al fine di sanzionare l’acquisto di crediti d’imposta relativi agli interventi di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020 e di cui all’art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013, effettuato ad un corrispettivo inferiore al 75% del valore del credito.
Obbligo di contraddittorio
La nuova previsione contenuta nello Statuto del contribuente sul contraddittorio preventivo obbligatorio non riguarda gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti e gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria.
Divieto di compensazione dei bonus edilizi
Il D.L. 39/2024 stabilisce che banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurativi non possono compensare i crediti fiscali collegati a ristrutturazioni edilizie con contributi previdenziali e assistenziali e premi per le assicurazioni sul lavoro e contro le malattie professionali.
Bonus edilizi
La bozza della legge di conversione del D.L. 39/2024, oltre a portare a 10 anni la detraibilità del superbonus per le spese sostenute dal 1.01.2024, prevede che la scelta della detrazione diretta nel modello F24 delle somme maturate preclude la successiva cessione del credito d'imposta residuo.
Plafond 2024 per sismabonus
Il D.L. 39/2024 ha inserito il nuovo art. 3, c. 3-ter.1 D.L. 11/2023, dove il blocco all’utilizzo di cessione del credito e sconto in fattura non si applica per gli interventi superbonus effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6.04.2009 e a far data dal 24.08.2016.