Deroga al blocco dello sconto in fattura
Il nuovo c. 3-ter.1 introdotto nell'art. 2 D.L. 39/2024 dalla legge di conversione introduce una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi nei Comuni colpiti da terremoti, prevedendo che il divieto di cessione del credito non si applica agli interventi di ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici.
Divieto di compensazioni dei crediti d’imposta
L'art. 4-bis della legge di conversione del D.L. 39/2024 non permette ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti dalla cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Detrazioni per ristrutturazioni
L'art. 9-bis, c. 8 della legge di conversione del D.L. 39/2024 aggiunge il c. 3-ter all'art. 16-bis Tuir, sancendo che per le spese agevolate, sostenute dal 1.01.2028 al 31.12.2033 l’aliquota di detrazione è ridotta al 30%, ad eccezione di quello che servono per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Cessioni delle rate delle detrazioni per bonus edilizi
Un emendamento approvato in sede di conversione in legge del D.L. 39/2024, con l’art. 4-bis, c. 7, ha ribadito che non è possibile procedere a nuove cessioni dirette delle rate non ancora fruite delle detrazioni concesse per i bonus edilizi, non interferendo, però, con le cessioni successive alla prima, nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 121, c. 1, lett. b) D.L. 34/2020.
Compensazione crediti d’imposta
Un emendamento presentato in sede di conversione in legge del D.L. 39/2024 stabilisce che banche e intermediari finanziari non possano compensare i crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti di cui all'art. 17, c. 2, lett. e), f) e g) D.lgs. 241/1997.
Autotutela, atti illegittimi e annullamento dell’atto
Con il D.lgs. 219/2023 viene modificata la disciplina dell’autotutela dal 18.01.2024, prevedendo la soppressione dell’art. 2-quater D.L. 564/1994.
Tempistiche per il bonus Transizione 5.0
Con un emendamento al D.L. 39/2024 è stabilito che il credito d’imposta per investimenti “Transizione 5.0” riguarda il periodo 1.01.2024-31.12.2025 e comprende quindi anche la frazione dell’anno precedente all’entrata in vigore del provvedimento.