bonus pubblicità 2025

Comunicazioni per l’accesso al bonus pubblicità 2025 entro il 31 marzo

È possibile presentare le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari entro il 31 marzo dell'anno prossimo, come previsto dall’art. 57-bis, comma 1-quinquies, del DL 50/2017, in riferimento agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d'imposta è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, entro il limite massimo di spesa annua di 30 milioni di euro (art. 57-bis, comma 1-quinquies, del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022).

Considerando il vincolo degli investimenti incrementali, non potranno accedere all’agevolazione i seguenti soggetti (come indicato dalle FAQ del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 ottobre 2019 in relazione alla versione originaria dell’agevolazione):

  • I soggetti che prevedono investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell'anno precedente (ovvero nel 2024).
  • I soggetti che, nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio (ovvero nel 2024), non hanno effettuato investimenti pubblicitari agevolabili.
  • I soggetti che hanno avviato la loro attività nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio (2025).

Per ottenere il bonus pubblicità 2025 è necessario presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che rappresenta una prenotazione delle risorse, contenente le informazioni sugli investimenti già eseguiti e/o da effettuare nell'anno agevolato. La domanda deve essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando la procedura apposita disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE). Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha specificato, attraverso alcune FAQ, che non è necessario allegare alcun documento al modello (ad esempio, fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazioni circa l’effettuazione delle spese rilasciate dai soggetti legittimati, documento di identità). Tuttavia, il beneficiario deve conservare la documentazione a supporto della domanda per eventuali controlli successivi e deve mostrarla su richiesta dell'Amministrazione.

In seguito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria elaborerà un primo elenco dei soggetti richiedenti, indicando il credito teoricamente fruibile da ciascun ente.

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026, i soggetti che hanno inviato la "Comunicazione per l'accesso" dovranno presentare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", attestante gli investimenti realmente realizzati nel 2025. Successivamente alla presentazione di queste dichiarazioni sostitutive, verrà pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Informazione e l'editoria l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d'imposta.

Essendo l'agevolazione concessa a ciascun soggetto nel rispetto del limite delle risorse stanziate, qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti rispetto alle richieste pervenute, si procederà alla ripartizione proporzionale tra i beneficiari, indipendentemente dall'ordine cronologico di presentazione.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Per usufruire del credito indicato, è necessario inserire, durante la compilazione del modello F24, il codice tributo "6900". L'agevolazione è concessa nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea relativi agli aiuti "de minimis".

Categoria
bonus

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