Dichiarazione Iva tardiva
Nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione Iva 2022, c’è tempo fino al 31.07.2023 per poter rimediare, in quanto entro tale data la dichiarazione viene considerata tardiva.
Frodi Iva nell’e-commerce
Anche l’Italia, a partire dal 01.01.2024, avvia il percorso di allineamento allo schema di decreto legislativo della direttiva 2020/284 Ue, al fine di contrastare le frodi Iva nell’e-commerce, attraverso nuovi obblighi comunitari di raccolta e comunicazione dati all’Agenzia delle Entrate di bonifici e operazioni saldate con carte di credito o debito.
Versamenti per Isa e forfetari
I contribuenti soggetti agli Isa e in regime forfetario potranno effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva entro il 20.07.2023. Dal 21.07 al 31.07.2023 si applicherà una maggiorazione dello 0,40%.
Operazioni in valuta estera
Il documento OIC 26 rappresenta la guida per trasferire i valori corretti delle operazioni espresse in valuta estera nel bilancio di esercizio, dove è necessario adeguare i valori di crediti e debiti al tasso di fine anno, distinguendo gli elementi monetari da quelli non monetar
Proroga dello split payment
Con decisione 26.6.23 n. 342/23, la Commissione europea ha stabilito la proroga fino al 30.6.26 dello Split payment dell'Iva.
Cessione d’azienda
L’Agenzia delle Entrate sostiene che per aversi una cessione d’azienda, occorre che questa esista all’origine. Avrebbe poco senso infatti considerare che il cessionario possa proseguire un’attività che ha inizio solo in conseguenza della cessione.
Operazioni black list nel modello Redditi
I modelli Redditi 2023 contengono le novità della legge di Bilancio sui soggetti non cooperativi e accolgono le novità introdotte all’art. 110, cc. da 9-bis a 9-quinquies D.P.R. 917/1986. La nuova normativa riconferma che i costi derivanti da operazioni con soggetti non cooperativi ai fini fiscali possono essere interamente dedotti senza limiti, se non eccedono il valore normale mentre se eccedono il valore normale, si possono dedurre solo per l’eccedenza e solo a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico.