4 aprile 2024

La nuova trasmissione dell’opzione può essere annullata

Il nuovo invio può essere effettuato il 4 aprile, subito dopo aver chiesto l’annullamento della comunicazione non corretta.

4 aprile 2024

Il blocco delle cessioni non riguarda le vendite di case nuove

Il blocco delle cessioni dei crediti edilizi, previsto dal D.L. 39/2024 non si applica sul sismabonus nelle operazioni di vendita di case nuove, in quanto l’agevolazione dedicata alla vendita di immobili ricostruiti da imprese non viene toccata dalla stretta imposta dall’Amministrazione Finanziaria a partire dal 30.03.2024.

3 aprile 2024

Comunicazioni di cessione dei bonus edilizi

Il D.L. 39/2024 prevede che, entro il 4.04.2024, devono essere comunicate le opzioni di cessione dei crediti o gli sconti in fattura relativamente alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023 e per le rate residue degli anni 2020-2022.

2 aprile 2024

Ravvedimento speciale 39/2024

L’art. 7, cc. 6 e 7 D.L. 39/2024 ha prorogato al 31.05.2024 la possibilità di aderire al ravvedimento speciale ex art. 1, cc. 174 e seg. L. 197/2022, in scadenza al 31.03, estendendo gli anni oggetto di potenziale regolarizzazione ai periodi d’imposta precedenti al 2022.

2 aprile 2024

Termine per la remissione in bonis

L’art. 2 D.L. 39/2024 afferma che non sarà possibile la remissione in bonis e l'invio delle comunicazioni correttive e sostitutive. Le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura delle spese 2023, vanno trasmesse entro il 4.04.2024.

2 aprile 2024

Obblighi comunicativi preventivi e consuntivi per bonus R

L’art. 6 D.L. 39/2024 introduce un nuovo obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva al Ministero delle Imprese e del made in Italy per crediti di imposta in favore di investimenti 4.0 (art. 1, cc. Da 1057 a 1058-bis L. 178/2020) e attività di ricerca e sviluppo (art. 1, cc. 200, 201, 202, 203 n. 4, 203- quinquies e 2023-sexies L. 160/1019) effettuati dal 30.04.2024.

2 aprile 2024

Blocco delle compensazioni

L’art. 4, c. 1 D.L. 39/2024 introduce il nuovo art. 121, c. 3-bis D.L. 34/2020, prevedendo che, in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali o ad atti emessi dalle Entrate con importo superiore a 10.000 euro, non è possibile accedere all’istituto della compensazione in riferimento ai crediti d’imposta disciplinati dall’art. 121, D.L. 34/2020.

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