Proroga rottamazione-quater
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha affermato che i prospetti richiesti a partire dal 1.05.2023 verranno trasmessi ai contribuenti senza più la presenza delle cartelle cancellate dal saldo e stralcio.
Presentazione dichiarazione Iva
Entro il 2.05.2023 è necessario inviare la dichiarazione annuale Iva per il 2022, da trasmettere anche in assenza di operazioni imponibili. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono valide ma è necessario versare la sanzione di 250 euro, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (1/10 di 250 euro). Invece, quelle presentate con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’Iva che ne risulta dovuta.
Deducibilità Imu e modello Redditi
La legge di Bilancio 2020 prevede la deduzione integrale dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’Imu relativa agli immobili strumentali, dal periodo d’imposta 2022.
Sterilizzazione delle perdite 2022
Come stabilito dall’art. 3, c. 9 D.L. 198/2022, alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio 2022, non si applicano gli artt. 2446, cc. 2 e 3, 2447, 2482-bis, cc. 4, 5, 6 e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c., in quanto tali adempimenti sono rinviati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.
Proroga rottamazione quater
La proroga della rottamazione-quater che sarà inserita come emendamento al Decreto Bollette, prevede lo slittamento del termine per presentare l'istanza di adesione al 30.06.2023. I contribuenti dovranno quindi pagare il 20% del totale dovuto, in un termine ristretto che va dal 31.10 al 30.11.2023.
Comunicazione opzione per cessione crediti o sconto in fattura
Stando alla versione appena riformulata del DL. 176/2022, le comunicazioni di opzione per la cessione dei crediti o lo sconto in fattura trasmesse all’Agenzia delle Entrate (relativamente a superbonus, bonus barriere architettoniche o sismabonus) a partire dal 1.04.2023 non consentono al cessionario/fornitore (e ai successivi acquirenti del credito) la possibilità di ripartire le varie rate (o le singole quote residue) in 10 anni, nemmeno con l’istituto della remissione in bonis.
Acquiescenza alle sanzioni e tregua fiscale
L’istanza di interpello n. 305/2023 riguarda il caso in cui un contribuente aveva definito le sole sanzioni e aveva impugnato il provvedimento per imposte e interessi. Sembrava dunque possibile sospendere il pagamento delle rate ottenute sull’acquiescenza delle sanzioni e includere anche tale parte del provvedimento nella definizione della lite. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità.