ravvedimento lipe

Il ravvedimento per le LIPE del secondo trimestre

La riforma delle sanzioni di cui al DLgs. 87/2024, in attuazione della legge delega di riforma fiscale, non è intervenuta sulla comunicazione in oggetto.

Pertanto, anche per i dati del secondo trimestre 2024 continua a rendersi applicabile il previgente regime sanzionatorio. L’immutato art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97 stabilisce che, nel caso di omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche – entro il termine di legge – la sanzione amministrativa applicabile è compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 2.000 euro.

Rimane possibile ridurre alla metà la predetta sanzione qualora il soggetto passivo, entro 15 giorni dalla scadenza del termine:

  • effettui la trasmissione della comunicazione che in precedenza non era stata trasmessa;
  • corregga la comunicazione effettuata precedentemente in modo errato.

Le modifiche si rendono applicabili già alle violazioni commesse per i dati del secondo trimestre 2024. Infatti, la riforma sanzionatoria ex DLgs. 87/2024 opera per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (come prevede espressamente l’art. 5 del decreto) e quelle riferite alla comunicazione in argomento si considerano perfezionate alla data del termine per effettuare l’adempimento (cfr., sia pure per gli insufficienti versamenti la C.M. 10 luglio 1998 n. 180, sub art. 13, e, in termini generali per le LIPE, la ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

Alla luce delle novità menzionate, nel caso in cui, per regolarizzare l’omessa o errata comunicazione, ci si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, la riduzione delle sanzioni è attualmente pari:

  • a un nono del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla violazione (lett. a-bis), ossia 55,56 euro (27,78 euro nei 15 giorni);
  • a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione è dal 91° giorno successivo alla violazione sino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (lett. b), ossia 62,50 euro (31,25 euro nei 15 giorni);
  • a un settimo del minimo, se la regolarizzazione è successiva al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione (lett. b-bis), ossia 71,43 euro (35,71 euro nei 15 giorni);
  • a un sesto del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (lett. b-ter), ossia 83,33 euro (41,67 euro nei 15 giorni);
  • a un quinto del minimo, dopo il PVC, senza comunicazione di adesione e prima dello schema di atto strumentale al contradditorio (lett. b-quater), ossia 100 euro (50 euro nei 15 giorni);
  • a un quarto del minimo, dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio, preceduto da PVC e senza domanda di adesione (lett. b-quinquies), ossia 125 euro (62,50 euro nei 15 giorni).

Le modalità di regolarizzazione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento, sono state delineate nella ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017.

Se s’intende regolarizzare una comunicazione omessa, incompleta o errata, prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa a tale anno, deve essere inviata una comunicazione sostitutiva della precedente, unitamente al versamento della sanzione di cui al citato art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97. La correzione dei dati può essere effettuata anche compilando il quadro VH in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Se le omissioni o irregolarità non sono sanate con la dichiarazione annuale, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, versando sia la sanzione per la violazione dell’obbligo comunicativo (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) sia quella per la violazione dichiarativa ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 471/97.

Categoria
adempimenti

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