La proroga del termine per il ravvedimento speciale
Il termine per pagare la prima rata o definire l’intero importo per il ravvedimento operoso speciale è stato prorogato dal 31.03.2023 al 30.09.2023 mentre, per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, il termine per versare la prima rata è stato prorogato dal 31.03.2023 al 31.10.2023. Queste sono due delle novità contenute all’interno della bozza del “DL bollette”, approvato in settimana dal Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che il ravvedimento operoso speciale è stato introdotto dall’ultima Legge di Bilancio, disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. e presenta tre differenze sostanziali rispetto al ravvedimento ordinario disciplinato invece dall’art. 13 del D.lgs. 472/97:
1. Entro il 30 settembre vanno versati gli importi dovuti; nel ravvedimento ordinario non ci sono limiti, a meno di una notifica di un avviso di accertamento;
2. le sanzioni da versare sono ridotte a 1/18 del minimo mentre nel ravvedimento ordinario la riduzione può essere da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo, a seconda dei casi e di quando avviene il ravvedimento;
3. è possibile versare gli importi in 8 rate; nel ravvedimento ordinario la rateazione non è ammessa.
In seguito al rinvio del termine del pagamento della prima rata, anche le rate successive verranno posticipate: nello specifico gli importi andranno versati al 30.09.2023 (1° rata), 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2023, 30.09.2024 e 31.12.2024. Rimane il numero massimo di 8 rate concesse e il tasso del 2% sulle rate successive alla prima. Inoltre, per effetto della proroga, entro il 30.09.2023 va rimossa la violazione.
Sono state introdotte due norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo. Innanzitutto, non possono beneficiare del ravvedimento speciale le violazioni derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72). Vengono quindi escluse, oltre alle imposte dichiarate ma non versate, la fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quanto consentito dalla norma e la compensazione di crediti derivanti dalla dichiarazione omessa. Il fatto che si tratti di violazioni che possono o meno essere definite ai sensi dell’art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari), non ha nessuna importanza.
Riassumendo, il comportamento che può essere definito tramite il ravvedimento speciale (nella sostanza quindi tutte quelle violazioni che si riflettono nella dichiarazione) non può beneficiare anche della definizione delle violazioni formali. Le violazioni che possono essere invece oggetto di ravvedimento ordinario, “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”, con dichiarazione validamente presentata, possono invece essere definite.
Come stabilito poi dal comma 176, “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”. Per questo motivo, tramite un’interpretazione autentica, il legislatore chiarisce che l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW non è ravvedibile, mentre può beneficiare del ravvedimento speciale la mancata dichiarazione di redditi esteri se le relative somme andavano indicate nel quadro RW, comprese le violazioni in tema di IVIE/IVAFE. In questa fattispecie, i redditi esteri e l’IVIE/IVAFE possono essere ravveduti ex L. 197/2022 mentre le violazioni in tema di quadro RW si ravvedono ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 472/97.
Per concludere, in merito alla definizione delle violazioni formali, si segnala che con la modifica del comma 167, le somme possono essere versate con una rata entro il 31.10.2023 o in due rate il 31.10.2023 e il 31.03.2023. Entro il 31.03.2024 va comunque rimossa la violazione, se necessario.