ravvedimento speciale F24

Sufficiente la presentazione del modello F24 per il ravvedimento speciale

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 4 novembre 2024 ha previsto per i contribuenti che, avendo aderito al concordato preventivo biennale, intendono “sanare” i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 utilizzando il ravvedimento speciale previsto dal decreto Omnibus, l’opzione va esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva. 

Diventa pienamente operativa la norma del decreto Omnibus (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024), che ha introdotto il ravvedimento speciale per i contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale.

Si tratta della possibilità di definire in via agevolata i periodi d’imposta dal 2018 al 2022 versando un’imposta sostitutiva variabile a seconda del grado di affidabilità conseguito nei vari anni oggetto di definizione.

La definizione agevolata è riservata ai contribuenti ISA (quindi sono esclusi i soggetti in regime forfetario) che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale.

Per costoro è possibile “ravvedere”, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva variabile in funzione del grado di affidabilità ai fini ISA e cioè del punteggio conseguito, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022.

Nel dettaglio, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Regole specifiche sono state previste per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari i quali, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

  1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19;
  2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.

Per costoro, l’imposta sostitutiva, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si applica sulla differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso calcolato nella misura del 25%.

Sulla base imponibile come sopra calcolata, il contribuente potrà ravvedere ciascuno dei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 versando una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP. Anche in questo caso, le aliquote da applicare variano a seconda del grado di affidabilità ai fini ISA.

Nello specifico, per i periodi d’imposta 2018, 2019 e 2022, l’aliquota applicabile ai fini delle imposte sui redditi e addizionali è:

  • 10%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, poiché sono stati attraversati dalla pandemia Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. Per ogni annualità, comunque, non è possibile versare un’imposta sostitutiva minore di 1.000 euro.

Per quanto riguarda l’IRAP nei periodi d’imposta citati, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 3,9%.

Per i contribuenti che hanno dichiarato cause di esclusione per Covid o in non normale svolgimento dell’attività come sopra indicato, sulla base imponibile si applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, addizionali e IRAP con aliquota fissa del 12,5%.

Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità di cui sopra, sono diminuite del 30%, quindi, si applica l’aliquota dell’8,75%.

L’imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Nel caso di decadenza dalla rateizzazione non c’è il rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva.

Inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Per il solo periodo di imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di conversione del decreto Omnibus.

Per il versamento vanno utilizzati i codici tributo approvati con risoluzione 17 ottobre 2024, n. 50/E.

L’opzione per definire i periodi d’imposta interessati è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

Dal punto di vista operativo va ricordato che nel campo “Anno di riferimento” va indicata la relativa “annualità” e va riportato il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo che sono stati istituiti con la risoluzione n. 50/E/2024.

Nel provvedimento viene anche specificato che per le società e associazioni di cui all’art. 5 TUIR ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

  • dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
  • delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
Categoria
dichiarazioni

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