Ravvedimento speciale entro il 2 aprile
Il ravvedimento speciale, (all’art. 1 comma 174 e seguenti della L. 197/2022), consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale. Esso si differenzia dall’ordinario ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e per la possibilità di versamento rateale.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione (esempio, dichiarazione integrativa) sarebbero dovuti avvenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2023 e dovevano riguardare le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2021. L’art. 3 comma 12-undecies del DL 215/2023 conv. L. 18/2024 ha esteso il menzionato ravvedimento operoso speciale alle dichiarazioni presentate nel 2023, relative all’anno 2022 con termine perentorio del 31 marzo 2024.
Potranno essere sanate con riduzione a 1/18:
- le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023 (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, 90/18);
- le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023 (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, 90/18);
- le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022 (si paga il 5% della maggiore imposta a titolo di sanzione, 90/18);
- le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022, così la ris. Agenzia delle Entrate 6 dicembre 2023 n. 67 (si paga l’1,67% a titolo di sanzione, 30/18 per i crediti non spettanti o il 5,55%, 100/18 per i crediti inesistenti).
Ogni violazione deve essere ravveduta singolarmente, non potendo il contribuente applicare il cumulo giuridico e la continuazione. Occorre quindi, entro il 31 marzo 2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.
La norma prevede che le disposizioni dell’art. 1 commi 174 e seguenti della L. 197/2022 si applichino “anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”. Sembra quindi che non sia possibile ravvedere le violazioni commesse nelle annualità antecedenti (dal 2021 all’indietro).
Premesso tanto, rimane fermo l’art. 21 commi 1 e 2 del DL 34/2023, quindi:
- non sono ravvedibili le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate;
- non sono ravvedibili le omesse dichiarazioni;
- non sono ravvedibili le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW, mentre si può ravvedere la mancata dichiarazione di redditi prodotti all’estero, così come le violazioni in tema di IVIE/IVAFE;
- sono ravvedibili le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73 (circ. Agenzia delle Entrate 20 marzo 2023 n. 6, § 4.1; esempio, indebite deduzioni e detrazioni di imposta). In questo caso si paga l’1,67% a titolo di sanzione, 30/18.
Il pagamento delle somme avviene con modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 14 febbraio 2023 n. 6. I codici tributo di nuova istituzione riguardano solo le sanzioni, distinte per imposta.
Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno, come detto, avvenire entro il 31 marzo 2024.
Gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Il ravvedimento, sia speciale sia ordinario, rimane vietato se è stato notificato l’accertamento, l’atto di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta o l’avviso bonario da controllo formale.