ravvedimento speciale

Ravvedimento speciale con platea ampia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 11, che fornisce alcuni chiarimenti in tema di ravvedimento operoso speciale ex L. 197/2022 con specifico riguardo all’ambito applicativo dell’estensione prevista dal DL 29 marzo 2024 n. 39.

Tale istituto è molto simile al ravvedimento ordinario disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, che si differenzia da quest’ultimo in quanto la riduzione delle sanzioni è a 1/18 del minimo e le somme possono essere pagate in forma rateale.

Nella espressione previgente dell’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022, per beneficiare del ravvedimento relativo alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione (presentare la dichiarazione integrativa e/o correggere la fattura) e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023.

Sono stati però introdotti due interventi normativi:

  • il DL 215/2023 conv. L. 18/2024, che ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione all’anno 2022, prevedendo per esse il termine del 31 maggio 2024;
  • il DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, prevedendo quale termine perentorio il 31 maggio 2024, per il pagamento delle prime 5 rate e per la rimozione delle violazioni.

Per i pagamenti e fermo il termine del 31 maggio per rimuovere la violazione, c’è un “doppio binario”:

  • per le violazioni commesse nel 2022, gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 (salvo pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio);
  • per le violazioni commesse sino al 2021, entro il 31 maggio 2024 occorrerà pagare le prime cinque rate (scadute il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024) e restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, fissati al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Il legislatore, all’art. 7 comma 7 del DL 39/2024, ha utilizzato una formula ampia, parlando dei contribuenti che “entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione”.

Vi rientrano in primo luogo i contribuenti che entro il 30 settembre non hanno pagato la prima rata, l’hanno pagata tardi oppure hanno pagato la prima rata/tutte le somme, ma non hanno rimosso la violazione.

Sono riammessi i contribuenti che hanno sanato una parte delle violazioni commesse nello stesso anno. Si pensi al contribuente che ha sanato la dichiarazione IVA 2021 (anno 2020) per omessa fatturazione commessa nel 2020, ma, oltre a imposte e interessi legali, ha pagato una sola sanzione del 5% (quella sulla dichiarazione infedele e non anche quella sulla fatturazione). Egli potrà pagare una ulteriore sanzione del 5% nel rispetto dei termini di legge.

Non sono riammessi, invece, i contribuenti che hanno perfezionato il ravvedimento, quindi hanno rimosso la violazione e hanno pagato tutte le somme o la prima rata entro fine settembre, ma sono decaduti per mancato pagamento delle rate successive.

Questi contribuenti, tecnicamente, non decadono dal ravvedimento ma dalla dilazione: le somme saranno iscritte a ruolo maggiorate di una sanzione del 30% sulla residua imposta. Non rileva che le violazioni siano state constatate mediante PVC formato dopo il 30 settembre.

Rimane comunque fermo l’art. 21 del DL 34/2023, quindi:

  • non sono ravvedibili le violazioni emergenti da liquidazione della dichiarazione, come gli omessi/tardivi versamenti di imposte dichiarate nonché le omesse dichiarazioni;
  • non sono ravvedibili le omesse/infedeli compilazioni del quadro RW, ma si può ravvedere la mancata dichiarazione di redditi esteri e le violazioni in tema di IVIE/IVAFE;
  • sono ravvedibili le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73.
Categoria
adempimenti

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