Ravvedimento speciale: scade il 20 dicembre
I contribuenti hanno tempo sino al 20 dicembre per perfezionare il ravvedimento operoso speciale, grazie alla proroga prevista dalla L. 170/2023, che ha convertito in legge il DL 132/2023. Ai sensi dell’art. 3-bis del DL 132/2023, “i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data”.
In base all’art. 1 commi 174 e ss. della L. 197/2022, entro lo scorso 30 settembre 2023 sarebbe stato necessario pagare tutte le somme (o la prima delle otto rate) e rimuovere la violazione, quindi presentare la dichiarazione integrativa e/o emettere le fatture omesse. I benefici consistono nello sconto delle sanzioni a 1/18 del minimo, pagando le imposte e gli interessi legali.
Come per il ravvedimento ordinario, non è possibile applicare il cumulo giuridico e la continuazione, quindi ogni sanzione va ravveduta singolarmente, applicando la riduzione a 1/18 del minimo.
Grazie al DL 132/2023, i contribuenti che, entro il 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale possono farlo entro il 20 dicembre, pagando però tutte le somme in unica soluzione e di conseguenza non è ammessa la dilazione in 8 rate. Entro il 20 dicembre è necessario rimuovere la violazione, qualora ciò non sia ancora avvenuto.
Possono beneficiare della posticipazione del termine al 20 dicembre, coloro i quali entro il 30 settembre:
- non hanno pagato tutte le somme;
- hanno pagato la prima rata tardivamente;
- non hanno trasmesso la dichiarazione integrativa.
Gli interessi legali andranno pagati sino al giorno in cui avviene il pagamento compreso. Se si è decaduti per aver pagato la prima rata in ritardo, entro il 20 dicembre occorrerà pagare l’intero residuo a titolo di imposta e sanzioni ridotte; per quanto riguarda gli interessi legali, a rigore dovrebbe essere corrisposta anche la quota di interessi legali che va da quando è stato effettuato il pagamento in ritardo a quando avviene la regolarizzazione ex DL 132/2023.
Non assumono rilevanza gli interessi da dilazione al 2% annuo che maturano sulle rate successive alla prima (art. 1 comma 174 della L. 197/2022), considerato che la riammissione prevista dall’art. 3-bis del DL 132/2023 non ammette alcuna dilazione.
Le regole del ravvedimento operoso speciale sono rimaste invariate. Si tratta quindi di tutte le annualità accertabili sino all’anno 2021, violazioni commesse nel modello REDDITI 2022, IRAP 2022 e IVA 2022.