Il ravvedimento operoso per le CU
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 31.05.2024 consente di beneficiare del ravvedimento in caso di invio di una CU tardiva o di una nuova CU per sostituire quella errata, in quanto viene affermato che “è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti”.
Come stabilito dall’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, in caso di tardiva trasmissione o di invio di una nuova CU corretta, si applica una sanzione di 100 euro per ogni certificazione, senza cumulo giuridico (in caso di violazioni plurime) e con un tetto massimo di 50.000 per sostituto d’imposta. La sanzione si riduce però a 33,33 euro (1/3 di 100 euro) con un massimo di 20.000 euro, se la CU viene inviata entro 60 giorni dal termine dell’invio previsto.
Quanto affermato dalla Circolare n. 12/E/2024 riscrive sostanzialmente quanto previsto dalla Circolare n. 6/E/2015, § 2.6, dove il ravvedimento operoso non era consentito in quanto “la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche (7 marzo [ora 16 marzo, ndr]) e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile (ora 30 aprile, ndr), non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.
È bene comunque precisare che la Risoluzione n. 22 del 23.05.2022 consentiva di ricorrere al ravvedimento per sanare le violazioni relative alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria. Considerando che tale invio consente a predisporre la dichiarazione precompilata, lo stesso lo si può affermare per quanto riguarda la trasmissione delle CU e per questo, già da quel momento, sembrava possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche per sanare questo genere di invio.
È possibile ricorrere al ravvedimento operoso fino alla notifica dell’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del D.lgs. 472/97 e senza possibilità dell’applicazione del cumulo giuridico (in caso di violazioni plurime). Per fare un esempio, se la CU viene inviata entro 60 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione di 33,33 euro (1/3 di 100) con un massimo di 20.000 euro. Applicando il ravvedimento, si possono verificare le seguenti situazioni:
- entro 90 giorni dalla violazione: sanzione ridotta a 1/9, pari a 3,70 euro (33,33/9) per ogni Certificazione;
- oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770: sanzione ridotta a 1/8, pari a 4,17 euro (33,33/8) per ogni Certificazione;
- entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/7, pari a 4,76 euro (33,33/7) per ogni Certificazione;
- oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo: sanzione ridotta a 1/6, pari a 5,56 euro (33,33/6) per ogni Certificazione;
- dopo la consegna del PVC: sanzione ridotta a 1/5, pari a 6,67 euro (33,33/5) per ogni Certificazione.