
Dichiarazione IVA: entrata e uscita dal regime forfetario
I contribuenti che nel 2024 hanno cambiato regime fiscale, passando dal forfetario all’ordinario o viceversa, devono prestare particolare attenzione alla compilazione della dichiarazione IVA 2025 relativa all’anno 2024.
I soggetti che escono dal regime forfetario nel 2024 e adottano nel 2025 un regime IVA ordinario, non devono presentare la dichiarazione IVA 2025, a meno di specifiche esigenze. Nello specifico, nel caso in cui si intenda recuperare l’IVA non detratta per acquisti effettuati durante il periodo forfetario, occorre effettuare una rettifica a favore da indicare nel quadro VF della dichiarazione IVA 2025 (riferita al primo anno di adozione del regime ordinario).
Generalmente, i soggetti che perdono i requisiti del regime forfetario nel 2024 entrano nel regime di contabilità semplificata, distinta in professionisti (indipendentemente dai compensi) o imprese (solo se non superano 500.000 o 800.000 euro di ricavi, in base al tipo di attività). I soggetti che invece intendono adottare una contabilità ordinaria, devono tenere un comportamento concludente coerente con tale regime e comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stata effettuata la scelta, compilando il quadro VO. Ad esempio, se la scelta avviene nel 2025, l’opzione si comunica nella dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2026 dove le imprese compileranno il rigo VO20, casella 1, mentre i professionisti il rigo VO21, casella 1.
Se invece il contribuente esce dal regime forfetario nel corso del 2024 (ad esempio, per il superamento della soglia di 100.000 euro di compensi o ricavi), scattano obblighi più stringenti. Viene infatti richiesto di presentare la dichiarazione IVA per il 2024, la trasmissione delle LIPE (inclusa quella relativa all’ultima liquidazione), la compilazione del quadro VP e nel caso in cui spettano rettifiche dell’IVA a favore, vanno già inserite nella dichiarazione IVA 2024, da presentare entro il 30 aprile 2025 (cfr. circolare AE n. 32/2023).
Il contribuente che invece pur avendo i requisiti per restare nel forfetario decide volontariamente di adottare il regime ordinario per la prima volta, può farlo (art. 1, comma 70, L. 190/2014) adottando un comportamento concludente (es. esposizione dell’IVA in fattura) e compilando il rigo VO33 casella 1 nel modello IVA 2025 (tale opzione ha validità triennale, salvo revoca esplicita, barrando la casella 2 del rigo VO33). Il vincolo triennale non trova applicazione per le imprese in contabilità semplificata, né per i professionisti che, pur potendo restare nel forfetario, adottano il regime semplificato con comportamento concludente. Questo perché entrambi i regimi (forfetario e cassa semplificata) sono considerati “naturali” per i contribuenti minori, come chiarito dall’interpello DRE Emilia Romagna n. 909-1960/2021.
Per ultimo, il contribuente che nel 2024 era nel regime ordinario e dal 2025 entra per la prima volta nel forfetario, deve comunque presentare la dichiarazione IVA per il 2024 entro il 30 aprile 2025, senza la necessità di compilare il quadro VO, trattandosi dell’accesso a un regime “naturale”. Deve essere invece barrata la casella 1 del rigo VA14, per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione IVA prima dell’ingresso nel forfetario.
Per i soggetti che transitano dal regime IVA ordinario a quello forfetario dal 2025, è necessario ricordare l’obbligo di rettifica della detrazione, indicando l’imposta eventualmente dovuta nel rigo VF70 della dichiarazione IVA.
La rettifica si effettua con la compilazione, con il segno meno, del rigo VF70, espressamente riferito anche ai “soggetti che a partire dall’anno d’imposta 2024 si avvalgono del regime forfetario”, come chiarito dall’art. 1 comma 61 della L. 190/2014. Al fine di determinare l’importo complessivo delle rettifiche da riportare nel rigo VF70, occorre compilare il prospetto D riportato nell’Appendice delle istruzioni del modello.