società di persone e di capitali

Titolari effettivi nelle società di persone e di capitali: i criteri sono gli stessi

Nel compilare il rigo RU150 per l’individuazione del titolare effettivo ci si chiede quale sia il dato corretto da riportare nel caso di società di persone. Mentre non ci sono dubbi sul fatto che anche per loro ci sia l’obbligo di indicare tale figura, come imposto dalla normativa antiriciclaggio, non è altrettanto chiaro quale sia il comportamento corretto da assumere.
La prima teoria suggerisce che, senza uno specifico riferimento legislativo, per le società di persone trova applicazione in via esclusiva il criterio della proprietà o quello del controllo previsti dal comma 1 dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007. Alcuni autori sostengono la tesi secondo cui, come anche evidenziato nello Studio del Notariato n. 1-2023/B, la titolarità effettiva vada riconosciuta in capo a tutti i soci in quanto amministratori.
La seconda teoria invece considera applicabili alle società di persone gli stessi criteri previsti per le società di capitali: Banca d’Italia e il CNDCEC preferiscono questa linea di pensiero. Nelle Linee guida per l’adeguata verifica della clientela di maggio 2019 è precisato che i beneficiari di queste società possono essere individuati “nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della stessa, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili (che, si ricorda, può avvenire anche in modo non proporzionale rispetto alla quota sottoscritta)”.
Considerando che si applicano gli stessi criteri previsti per le società di capitali, nelle società di persone i titolari effettivi sono i soci che hanno conferito un ammontare superiore al 25% del capitale sottoscritto ovvero i soci che partecipano agli utili o alle perdite in misura superiore al 25% nei casi di ripartizione di utili in percentuali non proporzionali ai conferimenti. In alternativa, sono titolari effettivi i soci che hanno l’amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista oltre che la rappresentanza legale della società.
Come noto, dal 9 ottobre scorso è obbligatorio indicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese. Dato che l’art. 21 comma 1 del D.lgs. 231/2007 impone tale obbligo solo alle imprese dotate di personalità giuridica tenuta all’iscrizione presso il Registro delle imprese e alle persone giuridiche private di cui al DPR 361/2000, si evince come per le società di persone non sia obbligatorio. Una conferma arriva anche da parte di Unioncamere dove nel Manuale operativo si legge che “l’obbligo di comunicazione della titolarità effettiva non riguarda società di persone, imprese individuali e associazioni non riconosciute”.
Restano invece obbligate alla comunicazione, anche se costituite in forma consortile, le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni e cooperative, nonché le fondazioni e le associazioni riconosciute ai sensi del DPR 361/2000. Alla sezione speciale del Registro va invece trasmessa la comunicazione dei trust che producono effetti giuridici rilevanti sotto il profilo fiscale, residenti o meno in Italia, dove Unioncamere rinvia alle comunicazioni e alle circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.

Categoria
dichiarazioni

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