integrative forfetari

Le integrative per i forfetari per la mancata compilazione del quadro RS

L’Agenzia delle Entrate, a settembre 2023, ha inviato ai contribuenti forfetari molte lettere di compliance riscontrando la mancata o incompleta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2022. Tali contribuenti potranno sanare la loro posizione inviando una dichiarazione integrativa, senza sanzioni, entro il prossimo 2.12.2024, avendo cura di compilare i righi del quadro RS371, 372 e 373 e i dati dei redditi erogati dove non è stata operata la ritenuta alla fonte nel momento del pagamento (art. 1, c. 69 L. 190/2014). In questo caso, nella colonna 1 va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta mentre in colonna 2 l’ammontare dei redditi.

I righi da compilare sono i seguenti:

  • rigo RS375: va compilato dagli esercenti attività d’impresa, indicando il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti per la realizzazione dell’attività;
  • rigo RS376: costo sostenuto per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi. Anche i costi di servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi vanno qui indicati;
  • rigo RS377: costi sostenuti per il pagamento di royalties, quelli per il godimento di beni di terzi come i canoni di locazione finanziaria e non finanziaria derivanti dall’utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni, i canoni di noleggio e i canoni d’affitto d’azienda;
  • rigo RS378: spese sostenute per l’acquisto di carburante.
  • rigo RS381: compilato dagli esercenti attività di lavoro autonomo i quali devono riportare i consumi ovvero le spese sostenute per i servizi telefonici compresi quelli accessori, i consumi di energia elettrica e i carburanti, lubrificanti e simili.

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate con le due circolari pubblicate nel 2016, la numero 10 e 24, i costi si indicano al lordo dell’Iva, in quanto il contribuente forfetario non ha la possibilità di esercitare la detrazione e per questo rimane a carico del contribuente. I costi imputabili all’attività possono essere indicati solo se comprovati da fattura, mentre devono essere indicate al 50% le spese sostenute per beni e servizi utilizzati in modo promiscuo.

Categoria
adempimenti

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