Modello redditi

Modello REDDITI e i pagamenti tracciati

I soggetti IVA che nel 2023 hanno garantito la tracciabilità di incassi e pagamenti per le operazioni sopra i 500 euro devono darne comunicazione nel modello REDDITI 2024 per godere della riduzione dei termini di accertamento.
Questa agevolazione prevista dall’art. 3 del DLgs. 127/2015, consente di ridurre di due anni i termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

Tale beneficio si applica ai soggetti che nel periodo d’imposta:

  • oltre ad aver assicurato la tracciabilità dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro,
  • hanno altresì documentato tutte le operazioni attive mediante fattura elettronica via SdI o invio dei corrispettivi telematici.

I mezzi che garantiscono la tracciabilità sono quelli indicati nell’art. 4 comma 1 del DM 4 agosto 2016, ossia: bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità, ma sono stati ritenuti ammissibili anche ricevute bancarie e MAV.

Bisogna prestare attenzione al fatto che anche un solo pagamento (effettuato o ricevuto) in contanti al di sopra dei 500 euro comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione per l’anno di riferimento. Il limite di 500 euro, peraltro, deve calcolarsi comprendendo eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell’operazione.

Per quanto concerne gli altri requisiti, sono esclusi dal beneficio coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici, quand’anche si tratti di soggetti esonerati dalle suddette forme di certificazione fiscale. Allo stesso modo, i commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (es. chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.

Una delle condizioni per fruire dell’agevolazione resta quella di comunicare la sussistenza dei relativi requisiti nella dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta. Come per gli altri anni, dunque, occorre barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione (art. 4 del DM 4 agosto 2016). Si ritiene, tuttavia, che la mancata indicazione nel modello REDDITI possa essere corretta mediante dichiarazione integrativa.

L’obbligo comunicativo, necessario per la riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015, resta dovuto nonostante sia stato invece soppresso – già con effetti dal 2023 – per beneficiare di un’analoga agevolazione volta a ridurre l’utilizzo del denaro contante, ossia quella prevista dall’art. 2 comma 36-vicies ter del DL 138/2011.
Lo ha stabilito l’art. 15 del DLgs. 1/2024, nell’ottica di raggiungere l’obiettivo della delega fiscale (L. 111/2023) di “semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi”. 

Nello specifico, l’agevolazione di cui al citato DL 138/2011, rivolta a chi rinuncia all’utilizzo del contante, consente di ridurre alla metà le sanzioni applicabili ad alcune violazioni commesse in ambito fiscale (artt. 1, 5 e 6 del DLgs. 471/97). La misura concerne i soggetti passivi con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che si privano dell’utilizzo del contante per tutte le transazioni effettuate e ricevute.

Sino all’anno d’imposta 2022, era altresì previsto l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti intervenuti nell’anno con gli operatori finanziari ex art. 7 comma 6 del DPR 605/73 (ad es. banche, Poste italiane spa, ecc.). Tale obbligo è stato soppresso ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Si tratta di una significativa differenza, in termini di adempimenti, rispetto all’agevolazione precedentemente descritta ai fini della riduzione dei termini di accertamento ex art. 3 del DLgs. 127/2015.

Categoria
dichiarazioni

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