omissione dichiarazione redditi

Se è compilato solo il frontespizio la dichiarazione non è omessa

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024 ha dichiarato che La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.

Per contro, ha posto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l’invio di una seconda dichiarazione emendata dall’errore.

La vicenda trae origine da una dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2003, trasmessa telematicamente nel 2004, che era stata compilata solo nel frontespizio, in relazione ai dati identificativi del contribuente. La trasmissione della dichiarazione andava comunque a buon fine e generava un numero di protocollo senza che seguisse alcuna comunicazione di errore bloccante. Secondo l’Agenzia delle Entrate tale dichiarazione doveva però configurarsi come “inesistente”, in quanto inidonea a svolgere, anche solo parzialmente, la funzione ad essa demandata, sicché era da ritenere omessa o, comunque, nulla.

L’Agenzia delle Entrate aveva poi emesso l’accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa dall’art. 43 del DPR 600/73.

La Cassazione, sconfessando le argomentazioni dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito che “può affermarsi che la presentazione in via telematica del solo frontespizio della dichiarazione fiscale, accettato dal sistema informatico con la comunicazione di un numero di protocollo, senza l’indicazione di errori bloccanti, può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione «in bianco», che non può considerarsi, in sé e per sé, dichiarazione omessa o nulla. Del resto, sarebbe spettato all’Amministrazione finanziaria fornire la prova che, invece, il servizio telematico aveva in realtà generato una comunicazione di errore bloccante, che avrebbe reso necessaria una seconda tempestiva trasmissione della dichiarazione, ovviamente emendata dal segnalato errore”.

I giudici spiegano che il precedente arresto della Cassazione n. 10759 del 10 maggio 2006, che aveva ritenuto inesistente, quindi omessa, una dichiarazione ove risultava compilato il solo frontespizio, non poteva trovare applicazione al caso in esame, in quanto si riferiva a un contesto normativo superato, trattandosi all’epoca di una dichiarazione cartacea. 
In verità, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n. 25266 del 25 ottobre 2017, la dichiarazione inviata in via telematica si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale atto assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione.

Questa disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti errori bloccanti della trasmissione telematica, che consentono al contribuente di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto scarto della dichiarazione al fine di porvi tempestivo rimedio con l’invio di una seconda dichiarazione.

A dire della Cassazione, infatti, “gli artt. 1 e 4 del DPR 600/73 non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l’individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell’imponibile, debba essere considerata omessa, giacché l’omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione dell’imponibile non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l’ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l’omissione”.

In sostanza, la dichiarazione con compilazione del solo frontespizio e senza la comunicazione di errori bloccanti può essere equiparata alla presentazione di una dichiarazione “in bianco”, ma non può dirsi omessa o nulla. Viene quindi rimesso in capo all’Agenzia delle Entrate l’onere di operare i controlli e, nel caso di errori, è la stessa Agenzia tenuta a generare una comunicazione di errore bloccante affinché il contribuente possa avvedersi e porvi rimedio mediante una successiva dichiarazione che corregga l’errore.
Si segnala in un precedente della giurisprudenza di merito che ha ritenuto valida la dichiarazione compilata nel solo frontespizio in quanto regolarmente accettata dal sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate (C.T. Prov. Brescia 12 agosto 2013 n. 71/5/13).

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dichiarazioni

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