Quadro RW la previdenza complementare estera non obbligatoria
Le persone fisiche residenti in applicazione dell’art. 4 del DL 167/90, devono indicare all’interno del quadro RW del modello REDDITI (o nel quadro W del modello 730), il possesso o la detenzione di attività estere di natura finanziaria, salvo non si benefici degli esoneri previsti dalla medesima norma.
Tra gli investimenti esteri oggetto di monitoraggio, vi sono anche le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulate con compagnie di assicurazione estere, e le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (circ. Agenzia delle Entrate nn. 38/2013 e 45/2010, § 2.1).
In merito alla valorizzazione di tali attività finanziarie ai fini della compilazione del quadro RW, il provv. Agenzia delle Entrate n. 151663/2013 prevede che debbano essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell’IVAFE. Quindi, innanzitutto si deve utilizzare il valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Nei casi in cui il contratto in essere non rappresenti un’attività finanziaria quotata, la valorizzazione deve avvenire attraverso il valore nominale o, in mancanza, tramite il valore di rimborso.
Per le polizze assicurative, il valore da prendere in considerazione è il valore di mercato, per la cui determinazione è possibile utilizzare la documentazione fornita dalla compagnia di assicurazione estera.
Per quanto riguarda le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, va indicata la posizione individuale maturata nel periodo d’imposta come risultante dalla documentazione rilasciata dal fondo (circ. n. 38/2013 § 1.3.1).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, trattandosi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare.
Stesso trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali come chiarito dalla circ. n. 38/2013 e dalla risposta n. 471/2020.
Passando all’applicazione dell’IVAFE, la circ. dell’Agenzia n. 28/2012 ha affermato che le forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero non sono soggette a tale imposta patrimoniale. In linea generale, quindi, l’imposta non risulta dovuta quando le forme di previdenza complementare non devono essere segnalate all’interno del quadro RW.
Più complesso è invece il caso delle forme previdenziali facoltative, tra cui vi è il c.d. “Terzo pilastro svizzero”. Mentre la previdenza professionale (LPP) risulta obbligatoria, infatti, la previdenza privata riconducibile al Terzo pilastro è facoltativa per il lavoratore.
Mancando l’obbligatorietà della contribuzione, non si beneficia dell’interpretazione contenuta nella circ. n. 38/2013 con la conseguenza che le posizioni individuali di previdenza complementare facoltative che sono organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero devono essere indicate all’interno del quadro RW.
Questa impostazione risulta confermata dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 471/2020, che è intervenuta sul regime impositivo applicabile da una persone fisica residente che ha percepito, in un’unica soluzione, dall’ente elvetico Alta Fondazione di Previdenza 3° pilastro, una prestazione previdenziale corrispondente all’ammontare del capitale versato nel corso degli anni e agli interessi maturati.
La previdenza privata facoltativa e quella del c.d. “Terzo pilastro” sembrerebbero comunque non assoggettate a IVAFE. Infatti, ai fini della definizione di “prodotti finanziari”, rilevante per l’applicazione dell’IVAFE, occorre fare riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-ter della Tariffa, Allegato A, Parte Prima del DPR 642/72 (risposta Agenzia delle Entrate n. 678/2021).
Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 48/2012, tale disposizione esclude dall’imposta di bollo le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da fondi di previdenza complementare e le comunicazioni relative a prodotti finanziari ricevute ed emesse da istituti, sia pubblici che privati, di previdenza obbligatoria.
Ai fini dell’imposta di bollo, dunque, l’Agenzia ammette che tale esclusione sia applicabile in caso di previdenza facoltativa e, quindi, la medesima esclusione da imposizione dovrebbe essere valida ai fini IVAFE.