concordato preventivo biennale

Il calcolo degli acconti con il concordato preventivo biennale

Il D.lgs. correttivo della riforma fiscale tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva entro la fine del mese di luglio anche se rispetto alle bozze circolate non sembrano esserci particolari differenze.

Il software per calcolare il reddito concordato destinato ai forfetari verrà rilasciato entro il 15 luglio (prima era il 15 giugno) anche se considerando che il D.lgs. correttivo verrà pubblicato dopo tale data, il legislatore dovrà intervenire per sanare la situazione.

Il software destinato invece ai contribuenti che applicano gli ISA è già disponibile da alcune settimane. Dalle simulazioni effettuate risultano redditi generalmente più alti rispetto a quanto dichiarato per il periodo di imposta 2023, a causa di eventuali adeguamenti per massimizzare le risultanze ISA e per l’applicazione delle diverse e successive rivalutazioni previste dalla metodologia di calcolo previste dal software.

Il D.lgs. correttivo dell’articolo 20 del D.lgs. 13/2024, sostituendo l’attuale disciplina prevista per il calcolo degli acconti in caso di adesione al concordato preventivo, introduce nuove regole in modo da rendere meno gravoso l’impatto della nuova previsione al momento del versamento degli acconti. Al fine di determinare l’acconto delle imposte sui redditi e sull’IRAP si applicano le regole ordinarie, sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati (art. 20 comma 1 del D.lgs. 13/2024). In questo modo l’acconto relativo al periodo di imposta 2024 va determinato prendendo in considerazione il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, determinato all’interno del quadro P allegato al modello ISA 2024.

Per quanto sopra detto, il reddito così calcolato sarebbe maggiore di quello dichiarato lo scorso periodo d’imposta ed ecco perché si è reso necessario l’intervento del legislatore con il D.lgs. correttivo, introducendo una diversa modalità di calcolo dell’acconto 2024. Una volta determinato l’importo da versare in sede di acconto delle imposte sui redditi determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (c.d. “metodo storico”) è necessario aggiungere una maggiorazione pari al 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato 2024 (rigo P06) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo 2023, al netto delle componenti degli artt. 15 e 16 del D.lgs. 13/2024 (rigo P04). La maggiorazione di acconto deve essere versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, con specifici codici tributo.

In questo modo solo una parte del maggior reddito che deriva dall’adesione al concordato influisce nella determinazione degli acconti 2024 anche se il concordato preventivo si applica pienamente l’anno successivo al momento del versamento del saldo delle imposte 2024.

La Relazione tecnica allegata al D.lgs. correttivo afferma che tale previsione punta “sia a semplificare l’adempimento per i contribuenti sia a monitorare le maggiori entrate ascrivibili a detto concordato preventivo”. La riduzione delle maggiori somme che dovranno essere versate a titolo di acconto per coloro che aderiranno al concordato assicura infatti anche che, nel momento del versamento del saldo, il contribuente non sia a credito. 

Anche i contribuenti tenuti a versare gli acconti IRAP e quelli forfetari, possono applicare il meccanismo sopra descritto e variando solo le aliquote applicabili in sede di calcolo della maggiorazione da versare con il secondo acconto (3% per l’IRAP, 12% per i contribuenti forfetari, 4% per contribuenti forfetari start up).

I soggetti che decideranno di aderire al concordato preventivo biennale avranno la possibilità di scegliere gli acconti utilizzando il metodo previsionale. In questo caso la seconda rata di acconto si determina come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e l’importo versato con la prima rata, calcolata secondo le regole ordinarie.

Categoria
fisco

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