Non basta la firma elettronica semplice per sottoscrivere le dichiarazioni fiscali
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito nella risposta a consulenza giuridica n. 1 del 2023 che una firma elettronica “semplice”, ossia non qualificata, digitale o avanzata, indipendentemente dal processo di sua formazione, non è idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici, generati come tali o frutto di copia/dematerializzazione, specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione; tale firma non può quindi essere utilizzata per sottoscrivere documenti informatici ai fini tributari, in particolare le dichiarazioni fiscali, allo scopo di ottemperare a quanto previsto dal DPR 322/98 o da altre disposizioni normative, a meno che vi sia una diversa espressa indicazione del legislatore. In riferimento alle dichiarazioni fiscali, il comma 6 dell’art. 3 del DPR 322/98 stabilisce infatti che gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, devono rilasciare al contribuente:
- la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.
Il comma 9 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto ai fini dell’accertamento, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria:
- la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso;
- i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione.
A tali fini, l’istante aveva chiesto la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della validità di un processo di sottoscrizione elettronica delle dichiarazioni da parte del contribuente basato sull’impiego di una firma elettronica “semplice”, tramite:
- trasmissione al contribuente di un messaggio di posta elettronica contenente il link per accedere direttamente all’area riservata della piattaforma cloud di firma, al fine di consentire la sottoscrizione del modello dichiarativo redatto su modello conforme a quello approvato;
- accesso del contribuente alla piattaforma cloud di firma, consultazione e lettura del modello dichiarativo e generazione della sottoscrizione elettronica del modello stesso tramite digitazione del codice OTP (One Time Password) ricevuto via SMS sul numero di telefono mobile di cui il contribuente aveva dichiarato la titolarità.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti interventi di prassi (ris. n. 23/2021 e risposta a interpello n. 217/2022), ha invece affermato, sulla base della normativa vigente, la non validità di un procedimento di sottoscrizione di un documento informatico fiscalmente rilevante basato su una firma elettronica “semplice”.
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del DM 17 giugno 2014, infatti, ai fini tributari, la formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale e la sottoscrizione dei documenti informatici, avvengono nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’art. 71 del DLgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD).
Nello specifico, le Linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione del suddetto art. 71, in caso di documento informatico formato mediante l’utilizzo di strumenti software o servizi cloud, stabiliscono che l’immodificabilità e l’integrità del documento sono garantite dall’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.