I crediti derivanti dall'integrativa ultrannuale e la compilazione quadro DI
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore incide non tanto sul potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che coincide tra l’altro con il termine entro cui presentare la dichiarazione integrativa, bensì sull’utilizzo del credito che emerge per poterlo poi utilizzare in compensazione.
L’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998 precisa che “nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa…”. In poche parole, nel caso in cui la dichiarazione integrativa venga presentata oltre il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo (integrativa “ultrannuale”) per utilizzare il credito è necessario attendere il 1° gennaio del nuovo anno.
Con il credito che emerge dall’integrativa non è possibile compensare qualsiasi tipo di debito ma è necessario che il debito sia maturato a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore. Semplificando il tutto con un esempio, ipotizziamo che un professionista forfetario con un coefficiente di redditività del 78% e che esercita da oltre cinque anni, abbia presentato un’integrativa a favore riferita al 2020, con minori compensi per 10.000, nel corso del 2022. L’integrativa farà emergere un maggior credito d’imposta pari a 1.170 euro (10.000 x 78% x 15%). Il contribuente potrà utilizzare il credito per compensare importi a debito maturati dal 01.01.2023 ma non necessariamente relativi all’anno d’imposta 2023, considerando la trasmissione nel 2022 della dichiarazione per l’anno 2020 oggetto di integrazione.
L’Agenzia delle Entrate, durante Telefisco 2020 e con la risposta n. 18 del 30.01.2020, ha precisato che il credito d’imposta che scaturisce dalla dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale” va rigenerato nell’anno successivo a quello di presentazione della stessa integrativa. Per questo motivo, considerando che nel corso del 2022 è stata presentata la dichiarazione integrativa 2020, nel modello Redditi 2023 andrò riportato il credito di euro 1.170, indicandolo nell’apposito quadro DI. In questo quadro va riportato il periodo d’imposta oggetto di integrazione, il credito derivante dal minor debito/maggior credito rispetto alla dichiarazione originaria, sia in termini di importo che di tipologia (tramite il codice tributo) e se l’eccedenza deriva da un errore contabile del commesso dal contribuente.
Esiste però una deroga sull’utilizzo “postergato” del credito da integrativa presentata oltre il termine della dichiarazione relativa all’annualità successiva, disciplinata dalla prima parte del secondo periodo dell’articolo 2, comma 8-bis del D.P.R. 322/1998 il quale afferma che resta ferma “in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al primo periodo per i casi di correzione di errori contabili di competenza…”. In questo caso è possibile utilizzare sin da subito il credito, non trovando applicazione la dilazione nell’utilizzo del credito che deriva dall’integrazione della dichiarazione.
In questo caso è necessario aggiungere l’importo del credito che fa riferimento a questa irregolarità temporale di imputazione del componente di reddito nel campo 3 “Errori contabili” del quadro DI nel modello Redditi PF 2023. Nel caso in cui i minori compensi di 10.000 euro siano stati inizialmente ricondotti al 2020 ma in realtà riferiti al 2021, il quadro DI andrà così compilato.