Entro il 30 giugno 2023 la Dichiarazione straordinaria per gli immobili in Francia
Entro il prossimo 30 giugno 2023 tutti i proprietari di immobili in Francia, compresi i non residenti, sono tenuti a effettuare una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte transalpina.
Tale obbligo deriva dalla riforma della taxe d’habitation iniziata nel 2018, la quale ha ridotto gradualmente il novero dei soggetti tenuti all’obbligo di pagamento del tributo, il cui gettito complessivo ammontava a molti miliardi di euro. Questo processo va a conclusione nel 2023, annualità dalla quale nessun contribuente è più tenuto ad assolvere la tassa se l’immobile rappresenta la sua abitazione principale.
Questo obbligo rimane, però, per le seconde case: per questa ragione, l’art. 1418 del Code général des împots impone ai proprietari e ai titolari di diritti reali di dichiarare, entro il 30 giugno di ciascun anno, lo stato dell’immobile, e in particolare se lo stesso è tenuto a disposizione o è occupato da terzi, con un contratto di locazione o ad altro titolo. L’adempimento riguarda sia le persone fisiche e le società ed enti. La norma prevede che, se dopo questa prima dichiarazione straordinaria non si verifica alcun cambiamento, non vi è obbligo di dichiarazione anno per anno, a meno che non intervengano delle variazioni nel frattempo.
Posto che la taxe d’habitation prende in considerazione i dati dell’immobile al 1° gennaio dell’anno di riferimento, la comunicazione da effettuare al Fisco francese al 30 giugno 2023 deve evidenziare la situazione al 1° gennaio 2023. Questo risulta funzionale all’elaborazione degli avvisi d’imposta, i quali dovranno essere pagati entro il 15 dicembre 2023.
Per i soggetti “privati” la dichiarazione può essere resa on line con il servizio “Biens immobiliers” della sottosezione “Espace particulier” del sito internet www.impots.gouv.fr, per il quale occorre un’apposita autenticazione. Il servizio on line è disponibile sia in francese, sia in inglese.
Una volta effettuato l’accesso, appaiono gli immobili dei quali la persona è proprietaria; se questi sono ubicati in più Dipartimenti, è possibile selezionare le varie unità immobiliari Dipartimento per Dipartimento.
Per ciascuna di esse occorre segnalare, alternativamente, uno tra i seguenti stati di fatto: abitazione principale, residenza secondaria abitata dal proprietario, immobile a disposizione non occupato, immobile occupato a titolo gratuito ovvero immobile locato.
Alcune FAQ evidenziano i comportamenti da adottare in più situazioni che possono accadere di frequente. Ad esempio, se i dati dell’immobile che appaiono sul sito del Fisco francese sono errati o incompleti, la dichiarazione circa lo stato di fatto al 1° gennaio 2023 va comunque effettuata, richiedendo all’Amministrazione stessa la correzione.
Un’altra situazione abbastanza ricorrente è quella delle compravendite effettuate nell’ultimo periodo. Se la persona non era ancora proprietaria dell’immobile al 1° gennaio 2023, la dichiarazione deve essere resa dal vecchio proprietario. Al contrario se la persona, invece era già proprietaria a inizio anno, ma l’immobile non appare ancora sul sistema informatico, non resta che contattare l’Amministrazione, tramite il sito internet o telefonicamente, per chiedere l’aggiornamento.
La legge impone, per gli immobili occupati, di segnalare l’identità degli occupanti. Le FAQ del Fisco francese evidenziano, a ogni modo, che la dichiarazione deve evidenziare gli occupanti “veri” dell’immobile. Se, quindi, l’alloggio è concesso in locazione per il tramite di una agenzia immobiliare, quest’ultima deve comunicare al proprietario tutte le informazioni necessarie per assolvere al nuovo obbligo. Lo stesso vale per le sublocazioni, e in ogni caso è espressamente previsto che i soggetti “intermediari” non possano opporre la legislazione sul rispetto della privacy e sulla tutela dei dati personali per rifiutarsi di fornire le generalità degli occupanti.
Fanno eccezione a questo principio gli immobili locati con contratti brevi come, gli alloggi ad uso vacanza, per i quali il Fisco non ha interesse ad acquisire questi dati.
Le sanzioni per gli inadempimenti sono quantificate in 150 euro per ogni locale per il quale la comunicazione sia omessa, o sia presentata con dati inesatti.